Estinzione dell’appello contabile per mancata riassunzione e passaggio in giudicato (Corte dei Conti Sez. I App. n. 205 del 18.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo contabile, l’interruzione del giudizio per morte della parte determina una stasi processuale funzionale a consentire alla parte colpita di provvedere alla propria difesa e alla controparte di proseguire ove perduri l’interesse. Il processo riprende il suo corso solo se riattivato dalla parte interessata entro il termine perentorio di tre mesi dall’interruzione, decorrente dalla conoscenza legale dell’evento. In difetto, il processo si estingue di diritto ai sensi dell’art. 305 c.p.c. e dell’art. 109, co. 6, c.g.c. L’estinzione è dichiarabile anche d’ufficio con sentenza, ai sensi dell’art. 307 c.p.c. e dell’art. 111 c.g.c., e produce il passaggio in giudicato della sentenza impugnata.
Il Fatto
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per il Veneto, con sentenza n. 200/2011, aveva accolto la domanda di un pensionato, riconoscendogli il diritto a ottenere, al compimento dell’età pensionabile, le variazioni percentuali in misura intera dell’indennità integrativa speciale, oltre accessori, nei limiti della prescrizione quinquennale.
Avverso tale pronuncia propose appello l’I.N.P.D.A.P. (ora I.N.P.S.), sostenendo l’avvenuta abrogazione implicita dell’art. 10, co. 4, del d.l. 17/1983 per effetto dell’art. 21 della l. 730/1983, con applicazione delle variazioni sull’unico importo di pensione. All’udienza del 28 maggio 2013, il Collegio, preso atto della produzione del certificato di morte del pensionato, dichiarò interrotto il giudizio ai sensi dell’art. 300 c.p.c. Con decreto del 10 giugno 2025 il Presidente della Sezione ha fissato nuova udienza, tenutasi il 5 dicembre 2025 senza la presenza delle parti.
La Motivazione della Corte
La Sezione affronta una questione essenzialmente processuale: la sorte dell’appello interrotto per morte della parte e non riassunto. Il Collegio muove dal rilievo che l’art. 300 c.p.c. è applicabile al processo contabile in forza del rinvio dinamico consentito dall’art. 26 del r.d. 1038/1933, poi abrogato dall’entrata in vigore del Codice di giustizia contabile.
L’interruzione genera una stasi processuale che assicura alla parte colpita dall’evento il tempo per organizzare la difesa e consente alla controparte di proseguire ove permanga l’interesse. Il processo può riprendere solo su impulso della parte interessata.
Il punto centrale riguarda la riassunzione: essa deve avvenire entro il termine perentorio di tre mesi dall’interruzione, altrimenti il processo si estingue, secondo l’art. 109, co. 6, c.g.c. e l’art. 305 c.p.c. Il termine decorre dalla data della dichiarazione o dalla notificazione dell’evento alle altre parti, comunque dalla conoscenza legale dell’interruzione, come chiarito da Corte cost. 261/2010 e Cass. 3783/2012. Il termine è rispettato se la parte deposita l’atto di riassunzione nella segreteria della Sezione, per poi notificarlo alla controparte unitamente al decreto di fissazione dell’udienza.
Nel caso concreto, il processo d’appello non è stato riassunto nei termini. Ne deriva l’estinzione di diritto, dichiarabile anche d’ufficio con sentenza ai sensi dell’art. 111, commi 1 e 4, c.g.c. e dell’art. 307 c.p.c., con il conseguente passaggio in giudicato della sentenza impugnata, ai sensi degli artt. 111, co. 6, c.g.c. e 310, co. 2, c.p.c.
Quanto alle spese, la Sezione non provvede per quelle di giustizia, stante la loro sostanziale gratuità, e lascia quelle di lite del giudizio estinto a carico delle parti che le hanno sostenute, ai sensi degli artt. 111, co. 8, c.g.c. e 310, co. 4, c.p.c.
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Nota della Redazione
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