Estinzione dell’appello per mancata riassunzione dopo interruzione (Corte dei Conti Sez. I App. n. 199 del 17.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di appello in materia pensionistica, la morte della parte appellata determina l’interruzione del processo ai sensi dell’art. 108, comma 1, c.g.c. Ove le parti alle quali spetta di rinnovare la citazione o di proseguire, riassumere o integrare il giudizio non vi provvedano nel termine perentorio, il processo si estingue per effetto dell’art. 111, comma 1, c.g.c., applicabile al giudizio pensionistico in virtù dell’art. 7, comma 1, c.g.c.. L’estinzione consegue, inoltre, quando per un anno non sia presentata domanda di fissazione dell’udienza o non sia compiuto alcun altro atto di procedura. La declaratoria di estinzione comporta la cancellazione della causa dal ruolo e il definitivo passaggio in giudicato della sentenza impugnata.
Il Fatto
Il Ministero dell’Economia e delle finanze proponeva appello avverso una sentenza della Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, con la quale erano stati riconosciuti all’appellata i danni non patrimoniali conseguenti alla violenza sessuale subita durante il periodo bellico ad opera di truppe straniere, oltre al diritto alla pensione di settima categoria (tabella A), con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla domanda e interessi legali.
Con unico motivo di gravame, il Dicastero deduceva la violazione degli articoli 99 e 127 del d.P.R. n. 915/1978, sostenendo che il danno morale, differenziandosi da quello fisico, avrebbe dovuto essere espressamente richiesto in sede di domanda pensionistica di guerra e che, decorsi i termini di prescrizione e decadenza, il rapporto pensionistico dovesse ritenersi esaurito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva in via preliminare che, essendo deceduta la parte appellata, è intervenuta l’interruzione del giudizio per morte, ai sensi dell’art. 108, comma 1, c.g.c.. Dal momento dell’evento interruttivo non risulta depositato dalle parti alcun atto di riassunzione o prosecuzione del processo.
La Sezione richiama l’art. 111, comma 1, c.g.c., applicabile al giudizio pensionistico in forza dell’art. 7, comma 1, c.g.c., secondo cui, oltre che nei casi previsti dall’art. 110 per rinuncia agli atti e salvo diverse disposizioni di legge, il processo si estingue qualora le parti alle quali spetta di rinnovare la citazione o di proseguire, riassumere o integrare il giudizio non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge o dal Giudice autorizzato a fissarlo.
Il Collegio richiama altresì il comma 3 della medesima disposizione, a norma del quale il processo si estingue se per un anno non sia stata presentata domanda di fissazione dell’udienza o non sia stato compiuto alcun altro atto di procedura. Nel caso concreto non risulta depositato alcun atto di riassunzione o prosecuzione.
Ne deriva la cancellazione della causa dal ruolo, con declaratoria di estinzione del giudizio di gravame e definitivo passaggio in giudicato della sentenza impugnata. Le spese restano a carico delle parti che le hanno sostenute, ai sensi dell’art. 111, comma 8, c.g.c.; nulla si provvede sulle spese di giudizio, stante la gratuità delle cause previdenziali.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.