Controlli interni: parziale adeguatezza e obbligo di rotazione programmata (Corte dei Conti Sez. contr. Lombardia n. 434 del 16.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il controllo della Sezione regionale sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni degli enti locali, ai sensi dell’art. 148 del d.lgs. n. 267/2000, accerta la parziale adeguatezza del sistema quando emergono criticità che ne limitano l’efficacia. La rotazione del personale, pur ammessa in forma alternativa ove quella ordinaria sia oggettivamente impraticabile, deve essere programmata e non meramente consequenziale a riorganizzazioni. Il controllo sulle società partecipate impone l’approvazione del budget e la doppia asseverazione dei rapporti creditori e debitori con gli organismi controllati. La mancata osservanza non determina sanzione, ma raccomandazione all’osservanza, con riserva di verifica del superamento delle criticità nelle successive verifiche di competenza.
Il Fatto
La Sezione regionale di controllo per la Lombardia ha esaminato i referti del sindaco di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni per gli esercizi 2021, 2022 e 2023. L’istruttoria, avviata con nota del 14 ottobre 2025, ha acquisito il riscontro dell’ente del 18 novembre 2025.
Dai questionari sono emersi disallineamenti tra report prodotti e ufficializzati, scelte metodologiche sul campionamento, carenze nella rotazione del personale, profili critici nel controllo sugli organismi partecipati e nella qualità dei servizi. Da qui la pronuncia di parziale adeguatezza.
La Motivazione della Corte
Sul sistema dei controlli interni la Sezione ha rilevato un disallineamento, per tutti gli esercizi, tra report elaborati e report ufficializzati sul controllo strategico e sugli organismi partecipati. L’ente ha ricondotto la discrasia a tempi di approvazione degli atti e a un errore di compilazione. Per la Corte la causa non rileva: ciò che conta è che l’esito del controllo sia ufficializzato con atti formali e trasmesso agli organi competenti, come impongono le Linee guida della Sezione delle Autonomie.
Quanto al controllo di regolarità amministrativa e contabile, l’ente ha adottato il campionamento casuale semplice, in coerenza con l’art. 21 del regolamento comunale, assicurando la soglia minima del 5% degli atti per Direzione. La Sezione accoglie con favore il proposito di miglioramento continuo, ma rammenta che le verifiche non possono prescindere da una ragionata tecnica di campionamento fondata sulla valutazione del rischio potenziale di irregolarità, secondo i principi generali di revisione aziendale.
Sul controllo strategico la media degli obiettivi raggiunti nel 2023 è stata del 93,3%. La Sezione osserva che l’ente correla l’assenza di parametri sul grado di assorbimento delle risorse e sull’impatto socioeconomico alla mancanza di un’analisi strutturata. Sulle misure anticorruzione, l’ente ha rappresentato di aver realizzato una rotazione funzionale tramite riorganizzazioni e ricorso significativo agli incarichi ex art. 110 del TUEL. La Sezione, pur valutando con favore lo sforzo, rileva che le Linee guida sollecitano una rotazione programmata, per posizioni apicali e ordinarie, anche in presenza di turnover.
Sul controllo sugli organismi partecipati l’ente non ha approvato i budget delle società in house, non ravvisando una disposizione precettiva. La Sezione raccomanda di strutturare il controllo con specifici indicatori e invita a rafforzare la struttura ai sensi dell’art. 147 quater, comma 1, TUEL. Quanto alla qualità dei servizi, i questionari hanno indicato solo i servizi certificati ISO 9001, mentre l’ente ha rappresentato un quadro più articolato di rilevazioni. La Sezione raccomanda verifiche non episodiche e cadenzate.
La Corte accerta la parziale adeguatezza del sistema, con riserva di verificare il superamento delle criticità, invita all’osservanza delle raccomandazioni e richiede la presa d’atto consiliare entro sessanta giorni.
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Nota della Redazione
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