Cumulo di incarichi non autorizzati e danno erariale: risarcimento integrale (Corte dei Conti Sez. giur. Emilia-Romagna n. 151 del 04.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La violazione dell’obbligo di previa autorizzazione di cui all’art. 53, comma 7, d.lgs. n. 165/2001 per le attività extralavorative del pubblico dipendente integra responsabilità amministrativa davanti alla Corte dei conti, cui la controversia è devoluta a norma del comma 7-bis. Sussistendo il rapporto di servizio e la cosciente e volontaria violazione di un precetto imperativo, il danno erariale va liquidato in misura pari ai compensi percepiti, con aggiunta degli interessi legali e della rivalutazione monetaria dal giorno delle singole percezioni fino alla data della decisione, e degli interessi legali sulla somma così rivalutata sino all’effettivo soddisfo. La diuturnità della condotta e l’impossibilità di ignorare la normativa del pubblico impiego, consacrata nella legge e nel contratto collettivo, confermano il carattere colpevole dell’illecito.
Il Fatto
Il Procuratore Regionale ha convenuto in giudizio davanti alla Sezione giurisdizionale per l’Emilia-Romagna un dipendente dell’AUSL di Modena, contestandogli un cumulo di impieghi non autorizzato protrattosi dal 2017 al 2023. La segnalazione proveniva da un’annotazione della Guardia di Finanza di Modena del 21.12.2023, che aveva rilevato lo svolgimento di attività di formazione BLSD e di docenza senza la prescritta autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza.
Il datore di lavoro aveva irrogato una sanzione disciplinare, riqualificando le prestazioni come vera e propria attività professionale. Notificato l’invito a dedurre, il convenuto non depositava note e non si costituiva in giudizio. Il Procuratore Regionale ha chiesto la condanna al risarcimento del danno patrimoniale per complessivi euro 32.759,25, oltre interessi legali e spese.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha preliminarmente dichiarato la contumacia del convenuto, regolarmente citato in data 7.7.2025 e non costituitosi. Nel merito ha ritenuto la domanda fondata, ricorrendo tutti i presupposti della responsabilità amministrativa.
Il primo presupposto è il rapporto di servizio, pacificamente sussistente. Il secondo è la cosciente e volontaria violazione di un precetto imperativo, individuato nell’art. 53, comma 7, d.lgs. n. 165/2001, che impone la previa autorizzazione dell’amministrazione per le attività extralavorative del pubblico dipendente. Il comma 7-bis devolve espressamente alla giurisdizione della Corte dei conti la relativa controversia.
La Corte ha desunto il carattere doloso della condotta da due circostanze: la diuturnità del comportamento, protrattosi per un arco temporale pluriennale, e l’impossibilità di non conoscenza della normativa di riferimento del pubblico impiego. Lo status del dipendente non gli consentiva di ignorare il precetto, consacrato nella legge e nel contratto collettivo di riferimento.
Quanto alla quantificazione, la Sezione ha concordato con l’accusa nel determinare il danno in euro 32.759,25, somma risultante dalle due poste indicate dal Procuratore (euro 9.373,55 ed euro 23.385,70), circostanza peraltro non contestata ai sensi dell’art. 115 cod. proc. civ. A detta somma la Corte ha aggiunto gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dal giorno delle singole percezioni sino alla data della decisione, e sulla somma così rivalutata gli interessi legali fino all’effettivo soddisfo.
Le spese di giudizio, liquidate in euro 82,42 come da nota di segreteria, sono poste a carico del convenuto secondo il criterio della soccombenza.
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Nota della Redazione
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