Reddito di cittadinanza e mancato cambio di residenza: esclusa la responsabilità contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Molise n. 61 del 25.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini della responsabilità amministrativa per indebita percezione del reddito di cittadinanza, il mancato aggiornamento della residenza anagrafica non integra il dolo né la colpa grave quando l’indirizzo dichiarato nella domanda coincide con quello risultante dalle attestazioni ufficiali di residenza. La domanda di risarcimento va respinta se il requirente non dimostra il difetto dei requisiti reddituali e familiari previsti dalla legge per l’accesso al beneficio, restando altrimenti indimostrato il nesso causale tra la condotta contestata e la percezione del vantaggio economico.
Il Fatto
La Procura regionale ha riassunto il giudizio nei confronti di una convenuta per sentirla condannare al risarcimento del danno di euro 12.700,00, oltre interessi e rivalutazione, asseritamente cagionato all’Inps e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. L’accusa riguardava la presunta indebita percezione del reddito di cittadinanza, conseguita dichiarando una falsa residenza in un Comune diverso da quello di effettiva dimora.
Con una prima pronuncia la Sezione aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario. La Procura ha proposto appello e il collegio di secondo grado, con sentenza successiva, ha riformato la decisione, affermato la giurisdizione contabile e rinviato alla Sezione per la decisione sul merito e sulle spese del giudizio di appello. La convenuta, ritualmente evocata anche in riassunzione, non si è costituita.
La Motivazione della Corte
Il collegio dichiara anzitutto la contumacia della convenuta, che non si è costituita pur avendo ricevuto la notifica dell’atto di riassunzione. Passa poi al merito, che ritiene infondato.
L’assunto accusatorio si fondava sulla natura dolosa della condotta, per aver la convenuta scientemente dichiarato una residenza diversa da quella effettiva al fine di ottenere il beneficio. Il collegio dissente. Dalla stessa notizia di reato risulta che all’epoca dei fatti la convenuta era coniugata con un soggetto sottoposto ad arresti domiciliari nel Comune dichiarato; il trasferimento della residenza propria e dei figli in quel Comune era quindi documentato dal certificato di residenza rilasciato dall’ufficio anagrafe. Alla data del certificato la convenuta risultava ancora ivi residente.
Il collegio sottolinea che l’indirizzo dichiarato nelle domande coincide con le attestazioni ufficiali di residenza anagrafica. Di qui l’esclusione della prova di un atteggiamento doloso, e perfino gravemente colposo, nel mancato cambio di residenza. Il rientro materiale della famiglia nel Comune di provenienza è avvenuto circa due anni prima della domanda di beneficio; tenuto conto del tempo trascorso e delle circostanze che avevano originato gli spostamenti del nucleo familiare, è arduo attribuire alla mancata richiesta di variazione anagrafica un intento preordinato all’ottenimento di un beneficio resosi possibile solo in seguito.
La Corte rileva inoltre che non è stato contestato alla convenuta il difetto dei requisiti reddituali e familiari richiesti per l’accesso al reddito di cittadinanza. Non è dunque ricavabile il nesso causale tra le condotte contestate e la fruizione di una somma corrispondente a una condizione reddituale e familiare di cui non è dimostrata né allegata la non conformità alla legge. Neppure l’esame delle norme conforta la tesi accusatoria, poiché la disciplina subordinava il diritto al beneficio al ricorrere di determinati requisiti di reddito e composizione del nucleo familiare, oltre che al requisito di residenza sul territorio nazionale: requisito quest’ultimo non risultato insussistente al momento della domanda.
Per la somma delle ragioni esposte la domanda è respinta. Non essendosi la convenuta costituita, il collegio non fa luogo al rimborso delle spese legali in suo favore, disponendo nulla per le spese.
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Nota della Redazione
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