Agenti contabili secondari gli STA nella gestione delle targhe (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 355 del 25.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Gli Sportelli Telematici dell’Automobilista, ai quali gli uffici della Motorizzazione civile assegnano un quantitativo di targhe per lo svolgimento dell’attività loro delegata, devono essere qualificati come agenti contabili secondari, o sub-consegnatari, gravati da un autonomo debito di custodia di valori e materie di proprietà dello Stato e tenuti alla resa di un proprio conto giudiziale, da produrre a corredo del conto dell’agente contabile principale. La consegna delle targhe agli STA non estingue il debito di custodia del consegnatario della Motorizzazione, che permane in ragione della qualifica di contabili secondari dei soggetti affidatari. Il conto giudiziale deve dare completa e adeguata rappresentazione dei risultati della gestione complessiva: non basta che i dati siano desumibili in tempo reale dal registro informatico, dovendo la sommatoria delle giacenze presso gli STA e il magazzino dell’Ufficio emergere dalle scritturazioni del conto. La mancata allegazione dei sub-conti e l’omessa indicazione di tale sommatoria rendono il conto irregolare e impediscono il discarico dell’agente, pur in assenza di ammanchi.
Il Fatto
Il giudizio di conto ha ad oggetto il rendiconto presentato dal consegnatario degli stampati a rigoroso rendiconto — le targhe di riconoscimento per veicoli a motore — del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ufficio della Motorizzazione civile, per l’esercizio 2018.
Con relazione di irregolarità, il Magistrato istruttore ha chiesto l’iscrizione a ruolo del conto, rilevando la mancanza dell’attestazione di parificazione, l’omessa allegazione della relazione dell’organo di controllo interno e l’incerta qualificazione del ruolo degli Sportelli Telematici dell’Automobilista, non essendo desumibile dal conto la distinzione tra targhe custodite presso l’Ufficio e quelle detenute dalle Agenzie. L’agente contabile ha chiesto la declaratoria di regolarità del conto e il proprio discarico, sostenendo la validità della parificazione e la natura di mere incaricate delle Agenzie.
La Motivazione della Corte
In via preliminare, il Collegio supera le contestazioni sulla pretesa improcedibilità per mancata parificazione. La firma digitale apposta dal Dirigente dell’Ufficio, comprensiva della dichiarazione di corrispondenza tra targhe cedute e attestati di pagamento contenuta nel modello D.G.M. 125, intervenuta prima del visto della Ragioneria territoriale dello Stato, vale come attestazione dell’avvenuta parificazione del conto.
Sul nodo centrale, la Sezione ricostruisce il quadro normativo di riferimento. L’art. 101 del Codice della Strada riserva allo Stato produzione e distribuzione delle targhe; l’art. 4 del d.P.R. n. 358/2000 consente che le operazioni siano svolte dagli studi di consulenza abilitati a Sportello telematico dell’automobilista, ai quali è assegnato un quantitativo di targhe, di cui è tenuta annotazione in appositi registri. Nella giurisprudenza contabile si fronteggiano due orientamenti: quello della Sezione per il Lazio, che qualifica gli STA come agenti secondari tenuti alla resa del subconto ai sensi dell’art. 192 del regolamento di contabilità (R.D. n. 827/1924), e quello delle Sezioni per Abruzzo e Marche, che li considera semplici incaricati fiduciari dell’agente contabile.
Il Collegio aderisce al primo indirizzo. Gli STA hanno la materiale custodia di un determinato numero di stampati, devono tenerne rigorosa contabilità e rispondono di deterioramenti e ammanchi; si rapportano direttamente con l’utenza, verificano i presupposti per il rilascio delle targhe e sono tenuti a una rendicontazione periodica. Essi non sono, dunque, meri delegatari, ma agenti contabili secondari gravati dal debito di custodia di cui all’art. 44 del T.U. n. 1214/1934. La consegna delle targhe non estingue il debito del consegnatario principale, che permane e impone di attivare le procedure di responsabilità dello STA in caso di ammanchi.
Ne consegue l’irregolarità del conto in esame. Nel conto confluiscono i risultati della gestione degli STA, ma non risulta allegato alcun subconto, in violazione dell’art. 192 citato. Il Collegio aggiunge che neppure aderendo all’orientamento opposto il conto sarebbe regolare, poiché dalle sue scritturazioni non emerge che la giacenza finale corrisponda alla sommatoria delle rimanenze presso gli STA e del magazzino dell’Ufficio. Non basta che i dati siano desumibili dal registro informatico: le finalità di garanzia del conto giudiziale esigono che ciò risulti dal conto stesso.
Quanto alla relazione dell’organo di controllo interno ex art. 139 c.g.c., l’omissione non è addebitabile all’agente contabile, ma all’Amministrazione. La sottoscrizione del conto da parte del Dirigente non assolve la funzione propria di tale relazione, adempimento specifico e diverso dalla parificazione. In assenza di ammanchi, il conto non può essere dichiarato regolare né l’agente ammesso a discarico.
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Nota della Redazione
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