Responsabilità erariale per falsi contratti di affitto e contributi agricoli indebiti (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 280 del 19.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Integra la fattispecie della dichiarazione eccessiva intenzionale, prevista dalla disciplina europea sul sostegno diretto agli agricoltori, la condotta del titolare di ditta individuale che, nelle domande uniche di pagamento, dichiari la conduzione di terreni in forza di contratti di affitto falsi, stipulati con soggetti già deceduti in data anteriore alla sottoscrizione. A fronte della mancanza di un idoneo titolo giuridico di conduzione, il beneficiario è tenuto alla restituzione integrale dei contributi indebitamente percepiti dall’organismo pagatore. Tale condotta, ove preordinata al conseguimento di provvidenze non dovute mediante mendace dichiarazione ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, è connotata da dolo erariale e integra responsabilità amministrativa per danno erariale.
Il Fatto
La Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Calabria ha esercitato l’azione di responsabilità amministrativa nei confronti del titolare di una ditta individuale per un presunto danno erariale di euro 121.311,72, arrecato ad ARCEA, oltre a rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giustizia.
L’azione muove dalla segnalazione della Guardia di Finanza, che ha rappresentato l’indebita percezione di fondi europei dal 2008 al 2014. Il convenuto avrebbe falsamente dichiarato la disponibilità giuridica di alcuni terreni nelle domande uniche di pagamento, allegando contratti di affitto di fondo rustico stipulati con soggetti deceduti in data anteriore alla loro sottoscrizione. Il convenuto, regolarmente citato, non si è costituito ed è rimasto contumace.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha preliminarmente dichiarato la contumacia del convenuto, regolarmente chiamato in giudizio e non costituitosi, e ha ritenuto l’azione erariale meritevole di integrale accoglimento.
Il Collegio ha ricostruito la disciplina dei regolamenti CE nn. 1782/2003, 73/2009 e 1306/2013, applicabili ratione temporis alle domande presentate dal 2008 al 2014, che subordinano l’erogazione dei sostegni alla dichiarazione, da parte dell’agricoltore, del numero di ettari condotti in forza di un valido titolo giuridico. Le richiamate disposizioni — art. 29 del reg. CE n. 1782/2003, art. 30 del reg. CE n. 73/2009 e art. 60 del reg. CE n. 1306/2013 — escludono i pagamenti ai beneficiari che abbiano creato artificialmente le condizioni per ottenerli. La disciplina integrativa nazionale, recata dal d.P.R. n. 503/1999 e dai decreti ministeriali, esige parimenti un titolo giuridicamente idoneo e debitamente documentabile.
Gli accertamenti della Guardia di Finanza hanno evidenziato che il convenuto, nelle domande relative agli anni dal 2008 al 2014, ha allegato contratti di affitto di terreni siti in agro di Crotone, stipulati nel 2004 e registrati presso l’Agenzia delle entrate, con due soggetti risultati deceduti, rispettivamente, nel 1987 e nel 1991, quindi in data anteriore alla sottoscrizione. La falsità dei titoli di conduzione emerge con chiarezza proprio da tale circostanza.
Secondo la Sezione, la mancanza di un idoneo titolo giuridico esclude in radice l’accesso ai sostegni, e non può essere surrogata da presunte relazioni di fatto con il fondo, che potrebbero concretarsi persino in un’usurpazione di terreni altrui. La Corte ha richiamato sul punto i propri precedenti, tra cui Sezione Terza giurisdizionale d’Appello n. 224/2022, Sez. giur. Puglia n. 398/2019, Sez. giur. Calabria n. 94/2023, nonché la Corte di giustizia europea, sentenza n. C-375/08, che ha ritenuto legittima la previsione di un valido titolo di conduzione. Ha inoltre valorizzato l’art. 75 del d.P.R. n. 445/2000, che prevede la decadenza dai benefici conseguenti alla dichiarazione non veritiera.
Il Collegio ha quindi qualificato la condotta come dolosa, in quanto intenzionalmente preordinata al conseguimento di provvidenze non dovute, e ha confermato la quantificazione del danno, condannando il convenuto al pagamento della somma in favore di ARCEA, oltre rivalutazione e interessi, e alle spese del giudizio ai sensi dell’art. 31, commi 1 e 5, c.g.c.
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Nota della Redazione
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