Prevale il giudicato sull’ottemperanza della sentenza pensionistica (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 278 del 18.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso pensionistico che riproponga una questione già definita con sentenza passata in giudicato è inammissibile, perché l’efficacia preclusiva della cosa giudicata si estende anche a tutto ciò che avrebbe potuto essere fatto valere nel giudizio concluso e non lo fu. La domanda diretta a ottenere la corretta esecuzione di una precedente pronuncia non può essere qualificata come giudizio di ottemperanza quando non ne presenti i requisiti formali e di ammissibilità. Ove l’interpretazione della sentenza offerta dal ricorrente contrasti con il suo effettivo contenuto dispositivo e motivazionale, la prospettazione non è accoglibile.
Il Fatto
Il ricorrente ha adito la Sezione giurisdizionale chiedendo il riconoscimento del giusto titolo al trattamento di pensione, invocando i principi fissati da una precedente pronuncia della stessa Sezione, secondo cui il calcolo andrebbe operato sulla base della media ponderata degli ultimi cinque anni.
L’INPS si è costituito eccependo in via preliminare la litispendenza, avendo il ricorrente proposto identico ricorso, definito con la richiamata sentenza e poi dalla Seconda Sezione centrale di appello, che lo aveva dichiarato inammissibile e, nel merito, infondato. Il ricorrente ha replicato con memoria; all’udienza la causa è stata trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla qualificazione giuridica del ricorso. Dalla ricostruzione dei fatti emerge una prospettazione che, prima facie, parrebbe inquadrarsi nel giudizio di ottemperanza alla precedente sentenza: il ricorrente sostiene che l’INPS, nel liquidare la prestazione, non avrebbe applicato i criteri in essa affermati, omettendo la media ponderata dell’ultimo quinquennio.
Tale impostazione non è accolta per un duplice ordine di ragioni. Sul piano processuale, il ricorso non presenta i caratteri formali e i requisiti di ammissibilità propri del giudizio di ottemperanza. Con carattere assorbente, poi, l’interpretazione della precedente pronuncia offerta dal ricorrente si pone in contrasto con il suo effettivo contenuto dispositivo e motivazionale.
La Corte introduce un ulteriore profilo, decisivo. La sentenza richiamata ha determinato la formazione del giudicato sulla questione che il ricorrente intende nuovamente sottoporre all’esame del Giudice. Richiama al riguardo il principio per cui l’efficacia preclusiva del giudicato non si limita a quanto effettivamente dedotto, ma si estende a tutto ciò che avrebbe potuto essere fatto valere e non lo è stato.
In forza di tale principio è precluso proporre un nuovo giudizio sulla medesima questione già definitivamente risolta. L’autorità della cosa giudicata impedisce che vengano rimesse in discussione questioni irrevocabilmente decise, rendendo inammissibile qualsiasi iniziativa processuale che miri a ottenere un nuovo giudizio su una controversia ormai chiusa. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con spese compensate ex art. 31 c.g.c.
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Nota della Redazione
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