Regolarità del conto a zero e discarico dell’agente contabile cessato (Corte dei Conti Sez. giur. Emilia-Romagna n. 136 del 18.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto fissato ai sensi dell’art. 147, comma 3, lett. a), del codice della giustizia contabile, il conto giudiziale compilato d’ufficio e sottoscritto tardivamente dall’agente contabile è regolare quando risulti “a zero” in quanto riferito a un periodo in cui l’attività era ormai cessata. In presenza di tali presupposti il giudice contabile dispone il discarico dell’agente ai sensi dell’art. 149, comma 2, del codice della giustizia contabile, non essendovi obbligazioni di restituzione da accertare. La regolarità del conto e il discarico conseguono alla verifica dell’effettivo carico, anche alla luce delle conclusioni del Pubblico Ministero contabile, mentre la compensazione delle spese consegue all’inottemperanza dell’agente che ha reso necessario il giudizio.
Il Fatto
Il Capo Area risorse finanziarie di un Comune ha depositato presso la Sezione giurisdizionale il conto giudiziale relativo all’imposta di soggiorno riscossa nel 2017 a carico dei clienti di una struttura ricettiva. Il conto è stato compilato d’ufficio e sottoscritto dal funzionario comunale, in conseguenza dell’inottemperanza dell’agente contabile, e depositato oltre il termine previsto.
Il Magistrato relatore, rilevato che il conto non evidenziava somme riscosse o versate, ne ha chiesto l’iscrizione a ruolo in base all’art. 147, comma 3, lett. a), del codice della giustizia contabile. La Procura regionale ha dapprima eccepito che il Comune non aveva invitato l’agente a riconoscere e sottoscrivere il conto ai sensi dell’art. 614, comma 1, lett. b), del r.d. n. 827/1924, e che i riscontri non erano esaustivi. La Sezione, con ordinanza n. 35 del 13 giugno 2025, ha rimesso gli atti al Magistrato istruttore per completare l’istruttoria.
La Motivazione della Corte
La questione riguarda la verifica dell’effettivo carico del conto giudiziale e la possibilità di disporre il discarico dell’agente contabile. Il Collegio muove dall’art. 147, comma 3, lett. a), del codice della giustizia contabile, che impone la fissazione dell’udienza per i conti compilati d’ufficio non depositati al termine della gestione.
Il giudizio di conto, in presenza di tale presupposto, costituisce procedura necessaria volta a verificare se chi ha avuto maneggio di denaro pubblico risulti gravato da obbligazioni di restituzione.
Nel caso concreto la Corte osserva che il conto è stato regolarmente sottoscritto e che correttamente risulta “a zero“, in quanto riferito a un periodo in cui l’attività era ormai cessata. Le risultanze istruttorie, integrate dalla documentazione prodotta dal Comune e dal difensore dell’agente, confermano che, a decorrere dalla data di cessazione dell’attività, non sono state più riscosse somme a titolo di imposta di soggiorno.
La correttezza del carico è dunque affermata. Il Collegio, in conformità alle conclusioni del Pubblico Ministero, dispone il discarico dell’agente contabile ai sensi dell’art. 149, comma 2, del codice della giustizia contabile. La compensazione delle spese consegue all’inottemperanza dell’agente che ha reso necessario il giudizio.
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Nota della Redazione
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