Incarichi dirigenziali: illegittima la selezione cumulativa senza ordine di priorità (Corte dei Conti Sez. contr. legittimità n. 16 del 17.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In sede di conferimento degli incarichi dirigenziali l’amministrazione, pur agendo come datore di lavoro, è tenuta a rispettare le regole pubblicistiche dell’art. 19 del d.lgs. n. 165/2001 e il principio di buona amministrazione. L’esigenza di ottimale allocazione delle risorse umane trova un limite nei principi di trasparenza, non discriminazione e buona amministrazione, oltre che nelle regole di buona fede e correttezza, da intendersi quali non arbitrarietà e ragionevolezza delle scelte. Quando l’amministrazione attiva un’unica selezione aperta a dirigenti interni, a personale dirigenziale di altre amministrazioni e a soggetti esterni, deve osservare una progressione nella valutazione delle candidature, esaminando dapprima i curricula dei dirigenti interni, poi di quelli di altre amministrazioni e infine degli esterni. L’affidamento di funzioni dirigenziali a soggetti privi del percorso concorsuale riveste carattere eccezionale e residuale. La valutazione comparativa cumulativa delle istanze, senza distinzione per tipologie, lede l’interesse qualificato dei dirigenti di altra amministrazione e i principi di trasparenza, non discriminazione e buona amministrazione.
Il Fatto
Il decreto del direttore generale del Ministero della cultura del 29 luglio 2025, n. 1216, ha conferito a un soggetto esterno, ai sensi dell’art. 19, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001, l’incarico di funzione dirigenziale non generale di direzione di una Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio. L’atto è pervenuto alla Sezione centrale del controllo di legittimità per il prescritto controllo preventivo.
L’Ufficio di controllo ha chiesto chiarimenti sulla sussistenza dei presupposti per il conferimento, rilevando il carattere eccezionale del ricorso alla dirigenza esterna. L’amministrazione ha dapprima riferito di aver esaminato i curricula senza rispettare un ordine di priorità, salvo poi sostenere di aver proceduto per gradi. Le spiegazioni non hanno superato le perplessità dell’Ufficio, che ha proposto il deferimento all’organo collegiale.
La Motivazione della Corte
La Corte muove da un chiarimento preliminare: nella procedura di conferimento l’amministrazione, pur operando come privato datore di lavoro, resta vincolata alle regole pubblicistiche dell’art. 19 del d.lgs. n. 165/2001 e al principio di buona amministrazione. Ne deriva che l’esigenza di ottimale allocazione delle risorse umane incontra un limite nei principi di trasparenza, non discriminazione e buona amministrazione, nonché nelle regole di buona fede e correttezza, intese come non arbitrarietà e ragionevolezza delle scelte.
Il Collegio richiama la propria giurisprudenza sul procedimento comparativo, finalizzato a contemperare l’interesse dell’amministrazione ad attribuire l’incarico al più idoneo e la parità di trattamento con le legittime aspirazioni dei candidati. Ribadisce poi il carattere eccezionale e residuale del ricorso a professionalità esterne, nel sistema piramidale delineato dai commi da 1 a 6 dell’art. 19, che privilegia la dirigenza di ruolo quale naturale destinataria degli incarichi.
Da tali premesse la Corte trae la regola centrale: se l’amministrazione attiva un’unica selezione aperta a dirigenti interni, a personale di altre amministrazioni e a soggetti esterni, deve osservare una progressione nella valutazione, esaminando dapprima i dirigenti interni, poi quelli di altre amministrazioni e infine gli esterni, secondo l’ordine di priorità già affermato dalla Sezione.
Nel caso concreto l’amministrazione ha invece proceduto alla valutazione comparativa cumulativa delle istanze, senza distinguere tra le tipologie di candidati. I due dirigenti interni hanno trovato sistemazione, ma non gli otto dirigenti di altre amministrazioni, i cui curricula erano stati valutati in alcuni casi favorevolmente, con punteggi prossimi a quelli del candidato prescelto. Le affermazioni dell’amministrazione su una valutazione per gradi non trovano riscontro nel verbale di comparazione e nell’allegato foglio di valutazione, dai quali emerge una valutazione complessiva e non per step.
Risulta così lesa, almeno sul piano astratto, la posizione dei dirigenti di altra amministrazione, titolari di una legittima aspirazione e di un interesse qualificato a essere valutati prioritariamente, insieme ai principi di trasparenza, non discriminazione e buona amministrazione. Il decreto non può pertanto essere dichiarato conforme a legge, con conseguente rigetto del visto e della registrazione.
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Nota della Redazione
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