Indebito pensionistico e limiti di cumulabilità: obblighi dell’erede e termini di recupero (Corte dei Conti Sez. I App. n. 173 del 11.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel caso di indebito pensionistico maturato dalla dante causa, non opera in favore dell’erede la disciplina dettata dall’art. 1, comma 263, legge n. 662/1996 e dall’art. 38, comma 10, legge n. 448/2001, trattandosi di disposizioni speciali applicabili per periodi circoscritti temporalmente. In applicazione dei principi ereditari, i debiti del de cuius entrano nell’asse successorio e l’erede, salvo accettazione con beneficio di inventario, risponde delle obbligazioni del dante causa. Il recupero dell’indebito per superamento dei limiti di cumulabilità è soggetto al termine annuale di revisione: decorre dalla presentazione della dichiarazione reddituale e le trattenute fondate su redditi presunti, anziché sui dati consuntivi, sono illegittime, con obbligo di restituzione delle somme eccedenti il dovuto.
Il Fatto
La vicenda origina dalle richieste di restituzione avanzate dall’Inps nei confronti della titolare di un trattamento di reversibilità, per avere questa superato, in più annualità, i limiti di cumulabilità con altri redditi stabiliti dalla Tabella F allegata alla legge n. 335/1995. L’erede della pensionata impugnava le note di recupero e le decurtazioni applicate sui ratei tra il 2019 e il 2021, contestandone la tardività e l’inadeguatezza informativa.
La Sezione giurisdizionale per la Regione Toscana, con sentenza n. 21/2023, accoglieva parzialmente il ricorso, condannando l’Istituto a restituire oltre quarantamila euro e dichiarando l’irripetibilità dell’indebito in danno dell’erede. Proponevano appello, in via principale, l’Inps e, in via incidentale condizionata, l’erede.
La Motivazione della Corte
Riuniti i gravami, il Collegio affronta anzitutto le eccezioni processuali. Le censure dell’Inps non attengono a questioni di fatto ai sensi dell’art. 170, comma 1, c.g.c., ma alla portata delle disposizioni applicate. Non costituisce domanda nuova il riferimento ai dati reddituali dell’anno precedente, né sussiste acquiescenza, ex art. 177 c.g.c., essendo i motivi specificati in modo compiuto secondo l’art. 190 c.g.c.
Nel merito, la Corte esamina prioritariamente la condizione soggettiva dell’erede e accoglie il motivo dell’Istituto. Le discipline invocate in primo grado, ossia l’art. 1, comma 263, legge n. 662/1996 e l’art. 38, comma 10, legge n. 448/2001, hanno carattere speciale e operano per periodi temporalmente circoscritti. Restano ferme le regole generali sugli indebiti pensionistici: l’art. 52 legge n. 88/1989 e l’art. 13 legge n. 412/1991. Poiché i debiti del de cuius entrano nell’asse successorio, l’erede risponde delle obbligazioni del dante causa, non risultando accettazione con beneficio di inventario.
Segue l’esame della ripetibilità delle somme percepite oltre i limiti di cumulabilità. La Corte richiama la sentenza della Corte costituzionale n. 162/2022, che ha dichiarato illegittimo il meccanismo nella parte in cui consente decurtazioni superiori alla concorrenza dei redditi aggiuntivi. Sul piano dei termini, l’art. 9 legge n. 428/1985 fissa a un anno il periodo di revisione, mentre l’art. 5, comma 4, d.P.R. n. 429/1986 lascia impregiudicata l’azione di recupero. Le Sezioni Riunite n. 4/QM/2008 hanno chiarito che i termini annuali sono due: uno per il controllo e uno, successivo, per il recupero.
Applicando tale quadro, la Corte ritiene tardiva la sola nota del 25 gennaio 2017, relativa al recupero di somme percepite nel 2014, divenute conoscibili solo con la dichiarazione dei redditi 2015 e quindi recuperabili entro il 31 dicembre 2016. L’appello incidentale è pertanto parzialmente accolto. Le restanti note risultano tempestive.
Quanto alle trattenute del periodo marzo 2019/giugno 2021 e alla sesta nota, la Corte rileva che l’Inps ha operato sulla base di redditi presunti e di parametri errati. I recuperi devono fondarsi sulle verifiche annuali avviate dalle dichiarazioni degli interessati: l’Istituto è tenuto a verificare la correttezza delle operazioni con i pertinenti dati reddituali e a restituire le somme eccedenti il dovuto. Spese compensate per l’accoglimento parziale di entrambi i gravami.
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Nota della Redazione
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