Riliquidazione d’ufficio della pensione e rigetto della domanda del militare (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 350 del 10.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di responsabilità pensionistica davanti alla Corte dei conti è inammissibile o, comunque, infondato quando l’ente previdenziale abbia già provveduto alla riliquidazione d’ufficio del trattamento pensionistico in conformità al decisum delle Sezioni Riunite, applicando l’aliquota di legge e corrispondendo le differenze economiche maturate prima della notifica del ricorso. In tal caso l’attività adempitiva dell’INPS, compiuta in esecuzione della circolare applicativa della pronuncia delle Sezioni Riunite, esclude la persistenza di alcun interesse del ricorrente alla pronuncia giurisdizionale, con conseguente rigetto della domanda e condanna alle spese.
Il Fatto
Il ricorrente, militare della Guardia di Finanza in servizio dall’1.10.1981 e collocato in quiescenza dal 22.2.2018, è titolare di un trattamento pensionistico liquidato dall’INPS con il sistema di calcolo misto. Avendo maturato, alla data del 31.12.1995, un’anzianità di servizio di 17 anni, egli contesta l’applicazione dell’aliquota del 35% prevista dall’art. 44 del d.p.r. n. 1092/1973, assumendo di avere diritto al calcolo della quota retributiva secondo la regola dell’art. 54 d.p.r. n. 1092/1973.
Dopo un ricorso amministrativo al Comitato di Vigilanza, presentato senza esito il 17.5.2018, il ricorrente ha adito la Corte dei conti per la rideterminazione del trattamento con applicazione dell’aliquota del 44% della base pensionabile, la condanna dell’Istituto al pagamento delle differenze arretrate, con interessi e rivalutazione, e la richiesta di una CTU per il calcolo degli importi.
La Motivazione della Corte
La Sezione ricostruisce anzitutto la pretesa: il ricorrente chiede l’applicazione dell’aliquota del 44% della base pensionabile per il calcolo della quota retributiva, con decorrenza dalla data di collocamento in quiescenza, lamentando che l’INPS abbia utilizzato un coefficiente più sfavorevole.
La Corte rileva che l’Istituto si è adeguato ai principi affermati dalle Sezioni Riunite n. 1/2021-QM-Pres-Sez. mediante l’emanazione della circolare n. 107/21, con cui ha stabilito che gli uffici avrebbero provveduto a riliquidare d’ufficio le pensioni dei soggetti in possesso dei requisiti individuati nella pronuncia.
In applicazione di tale circolare, la Sede INPS competente ha ricalcolato la pensione del ricorrente. La circostanza è comprovata dalla determina di riliquidazione della pensione del 23.8.2021, che richiama espressamente l’aliquota applicata. Con il cedolino di pensione di novembre 2021 l’Istituto ha poi corrisposto le differenze economiche sui ratei arretrati e ha adeguato il trattamento, incrementandolo sino a euro 2.970,05.
Le contestazioni svolte dal ricorrente con note del 31.10.2025 non sono meritevoli di accoglimento, posto che la riliquidazione risulta effettuata in conformità al decisum delle Sezioni Riunite. L’attività adempitiva e il pagamento degli arretrati sono intervenuti in epoca anteriore alla notifica del ricorso, circostanza che determina il rigetto della domanda.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore dell’INPS nella misura di euro 300,00.
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Nota della Redazione
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