Nessun danno da migrazione della pratica su piattaforma SFINGE (Corte dei Conti Sez. giur. Emilia-Romagna n. 125 del 07.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità amministrativo-contabile per indebita percezione di contributi pubblici destinati alla ricostruzione post-sismica, non integra il danno ingiusto la condotta del percettore che abbia presentato la domanda attraverso un canale procedimentale diverso da quello originariamente utilizzato, quando le discipline commissariali invocate consentano, per la tipologia di immobili considerata, il medesimo indennizzo e la medesima riduzione percentuale. In tale ipotesi difetta altresì l’elemento soggettivo, non potendo la migrazione della pratica da una piattaforma all’altra trovare spiegazione in un comune intento fraudolento di ottenere un maggior indennizzo indebito. La domanda della Procura regionale va pertanto respinta, con liquidazione degli onorari e diritti di difesa a carico del Ministero dell’economia e delle finanze.
Il Fatto
La Procura regionale ha convenuto in giudizio due soggetti chiedendone la condanna solidale al pagamento, in favore del Commissario delegato alla ricostruzione nei territori emiliani colpiti dal terremoto del 2012, di euro 502.805,37, corrispondenti ai due acconti erogati a uno dei convenuti in relazione a un contributo complessivo di circa ottocentomila euro concesso per la demolizione e ricostruzione di tre immobili danneggiati dal sisma.
Secondo la prospettazione attorea, i convenuti avrebbero ottenuto un contributo maggiore di quello spettante, avendo richiesto e ottenuto l’erogazione sulla base del contestato presupposto dell’esercizio di un’impresa agricola attiva al tempo del terremoto. I convenuti, pertanto, erano stati rinviati a giudizio in sede penale per truffa ai danni dello Stato. Il tecnico chiamato a quantificare i danni ha contestato l’attribuzione a sé dell’attestazione della qualità di imprenditore agricolo, riferendola ad altro soggetto, non citato in giudizio, la cui posizione è stata archiviata dopo l’invito a dedurre. La Sezione ha acquisito i modelli delle dichiarazioni dei redditi per i periodi di imposta dal 2008 al 2012 e ha fissato l’udienza di prosecuzione.
La Motivazione della Corte
La domanda è infondata e va respinta. Il danno affermato nell’atto di citazione, pari all’intero contributo percepito fino al sequestro penale del saldo, deriverebbe dall’avere i convenuti ottenuto con modalità ritenute fraudolente un contributo maggiore di quello spettante. È pacifico che il tecnico avesse originariamente presentato le pratiche tramite la piattaforma MUDE, con il comune quale amministrazione di riferimento, sulla base dell’ordinanza del commissario delegato n. 86 del 6 dicembre 2012. Successivamente, le pratiche relative ai tre immobili diversi dall’abitazione sono state ritirate e ripresentate tramite la piattaforma SFINGE, con la struttura commissariale quale riferimento, sulla base dell’ordinanza del commissario delegato n. 57 del 12 ottobre 2012.
Secondo i convenuti, il mutamento del canale sarebbe dovuto a questioni puramente organizzative, legate alla minore capacità operativa dell’ufficio tecnico comunale nell’emergenza rispetto alla struttura commissariale affiancata da Invitalia s.p.a. Secondo la prospettazione attorea, invece, esso sarebbe alla base della percezione di un contributo maggiore e indebito, poiché l’ordinanza n. 57 riguarderebbe i soli immobili a uso produttivo e prevedrebbe un integrale indennizzo, mentre l’ordinanza n. 86 riguarderebbe i soli immobili a uso abitativo e prevedrebbe un indennizzo ridotto.
Dalla lettura delle due ordinanze emergono però conclusioni più articolate. L’ordinanza n. 86, sebbene richiami nel titolo i soli edifici e unità immobiliari ad uso abitativo, all’art. 2, comma 1, si riferisce indifferentemente alla ricostruzione dell’edificio in cui sia presente almeno un’unità immobiliare destinata ad abitazione ovvero ad attività produttiva, rinviando all’ordinanza n. 57 per gli edifici interamente composti da unità adibite ad attività produttiva, con l’eccezione dei fabbricati rurali strumentali riconducibili a edilizia ordinaria in muratura, per i quali il costo convenzionale è ridotto del 30%. Il successivo art. 3, commi 5 e 6, precisa che il contributo per tali opere è calcolato nella misura del 100%, indifferentemente dalla destinazione abitativa o produttiva degli immobili.
Anche l’ordinanza n. 57, nella Tabella B, prevede che per gli immobili quali i fienili che non necessitano di particolari finiture e impiantistiche la riduzione rispetto ai valori di tabella sia del 30%. Si tratta esattamente della tipologia dei tre immobili in questione, che dalle astratte previsioni delle due ordinanze possono essere indennizzati nella stessa misura e con la stessa riduzione, in ragione delle caratteristiche architettoniche e impiantistiche, sia con la pratica MUDE sia con la successiva pratica SFINGE.
Ne deriva l’insussistenza di un danno ingiusto conseguente alla condotta contestata e, parimenti, l’insussistenza dell’elemento soggettivo, posto che la migrazione della pratica da MUDE a SFINGE non pare trovare spiegazione in un comune intento fraudolento di ottenere un maggior indennizzo indebito. La domanda della Procura regionale è respinta, con liquidazione degli onorari e diritti di difesa a carico del Ministero dell’economia e delle finanze nei rispettivi importi di 2.000,00 e 3.000,00 euro, oltre spese generali, CPA e IVA come per legge.
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Nota della Redazione
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