Nullità della notifica della riassunzione e rimessione al primo giudice (Corte dei Conti Sez. I App. n. 169 del 05.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al mandato del difensore non ha effetto nei confronti dell’altra parte finché non sia avvenuta la sostituzione del difensore, ai sensi dell’art. 28, comma 5, c.g.c. e dell’art. 85 c.p.c.. Ne consegue che la notificazione dell’atto di riassunzione eseguita presso il procuratore che abbia rinunciato al mandato, anziché presso il nuovo procuratore nel domicilio eletto, è nulla e non inesistente, ove sia ravvisabile un collegamento tra il destinatario dell’atto e la persona cui la notifica è stata consegnata. La nullità è sanabile con effetto ex tunc mediante la costituzione della parte o la rinnovazione della notificazione. Il giudice d’appello, accertata la nullità, rimette gli atti al primo giudice ai sensi dell’art. 199, comma 1, lett. b), c.g.c., disponendo la riassunzione del processo nel termine perentorio di tre mesi.
Il Fatto
La vicenda riguarda un finanziamento pubblico erogato a valere sulle risorse del Fondo nazionale per la ricostruzione delle aree terremotate, di cui all’art. 2 del D.L. n. 74/2012, conv. in legge n. 122/2012, destinato al riavvio delle attività produttive agricole dopo il sisma del 2012. Il contributo, concesso per la ricostruzione di un immobile nel comune di Cento, è stato oggetto di contestazione per asserita illecita percezione: la domanda di finanziamento avrebbe contenuto indicazioni non veritiere sulla stabilità e sulla destinazione produttiva dell’edificio.
Il beneficiario del contributo è deceduto e la sua erede è stata condannata a titolo di dolo in via principale. L’appellante, professionista che aveva curato la pratica di contributo per conto del percettore, è stato condannato in primo grado a titolo di colpa grave in via sussidiaria. Dopo una prima sentenza di rigetto per ritenuta inammissibilità dell’atto di citazione, la Sezione d’appello ha annullato con rinvio al primo giudice, che ha poi deciso nel merito. Avverso tale decisione l’appellante propone appello.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo concerne l’asserita inesistenza o nullità della notifica dell’atto di riassunzione. L’appellante sostiene che l’atto sia stato notificato al difensore che aveva rinunciato al mandato, anziché al nuovo procuratore. La Corte ricostruisce la disciplina applicabile richiamando l’art. 28, comma 5, c.g.c. e l’art. 85 c.p.c.: la rinuncia non produce effetto verso la controparte finché non sia avvenuta la sostituzione del difensore.
Nel caso di specie, il precedente patrono ha comunicato la rinuncia al mandato alla sola parte e alla segreteria, ma non al Pubblico Ministero. Il nuovo difensore è stato nominato con procura che prevedeva espressamente il potere di riassumere la causa. Pertanto, la citazione in riassunzione avrebbe dovuto essere notificata al procuratore unico nel nuovo domicilio eletto, e non già al difensore che aveva rinunciato né personalmente alla parte.
La Corte tuttavia distingue tra inesistenza e nullità della notificazione. Richiamando la giurisprudenza della Suprema Corte, rileva che la notificazione è inesistente solo quando manchi del tutto o sia compiuta presso persona o luogo privi di qualsiasi collegamento con il destinatario. Nel caso concreto, l’atto è stato notificato anche al difensore già costituito e alla parte personalmente a mani proprie: sussiste dunque un collegamento con il destinatario, che rende la notificazione nulla e non inesistente.
La nullità è sanabile con effetto ex tunc attraverso la costituzione della parte o la rinnovazione della notificazione. La Corte esclude quindi l’invocata estinzione del processo e conclude per la parziale accoglimento dell’appello: dispone la rimessione degli atti al primo giudice affinché proceda, a seguito di rituale e tempestiva riassunzione, alla delibazione del merito, statuendo anche sulle spese del grado.
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Nota della Redazione
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