Sforamento tetti spesa sanitaria e lavoro flessibile: accertamenti Corte dei conti (Corte dei Conti Sez. contr. Puglia n. 160 del 03.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il controllo della Corte dei conti sui bilanci di esercizio degli enti del Servizio sanitario nazionale, ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, conserva natura collaborativa ma mantiene i caratteri cogenti propri della funzione di vigilanza sull’unità economica della Repubblica e sul coordinamento della finanza pubblica. La Sezione regionale di controllo accerta il mancato rispetto dei tetti di spesa assegnati dalla Regione per l’assistenza farmaceutica (acquisti diretti e convenzionata) e per i dispositivi medici, nonché il superamento del limite di spesa per lavoro flessibile ex art. 9, comma 28, d.l. n. 78/2010. L’art. 1, comma 170, l. n. 266/2005 e l’art. 1 del d.l. n. 174/2012 fondano un controllo dinamico, finalizzato all’adozione di effettive misure correttive da parte dell’ente. L’accertamento degli squilibri comporta l’obbligo di adottare provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità, con la possibile preclusione dei programmi di spesa privi di copertura.
Il Fatto
La Sezione regionale di controllo per la Puglia ha esaminato la relazione al bilancio d’esercizio 2023 dell’azienda sanitaria locale della provincia di Taranto, predisposta dal Collegio sindacale ai sensi dell’art. 1, comma 170, l. n. 266/2005 e dell’art. 1 del d.l. n. 174/2012. Il precedente ciclo di controlli, definito con deliberazione n. 14/2024/PRSS, aveva già riguardato i bilanci delle annualità 2020-2022.
La Sezione ha chiesto chiarimenti all’azienda con nota del 5.2.2025, ottenendo riscontri il 18.3.2025 e integrazioni l’8 e il 15 settembre 2025. La questione riguarda il rispetto dei vincoli di finanza pubblica e la regolarità contabile della gestione sanitaria regionale.
La Motivazione della Corte
La Sezione ricostruisce anzitutto il quadro normativo del controllo. L’art. 1, comma 170, l. n. 266/2005 estende agli enti del Servizio sanitario nazionale le verifiche della magistratura contabile sulla gestione finanziaria degli enti locali. Il successivo d.l. n. 174/2012 ha rafforzato tale controllo, prevedendo l’obbligo per le amministrazioni di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio.
Richiamando la giurisprudenza costituzionale (sent. n. 179 del 2007; sent. n. 39, n. 40 e n. 60 del 2014), la Sezione sottolinea che il controllo ha acquisito una connotazione potenzialmente interdittiva, pur conservando finalità collaborativa. L’applicazione di tale misura deve però bilanciarsi con i principi dell’art. 32 Cost., presupponendo la spesa necessaria a garantire i livelli essenziali di assistenza.
Sul piano economico-patrimoniale, l’azienda ha chiuso il 2023 con un risultato positivo di € 8.618, in variazione favorevole rispetto alla perdita dell’esercizio precedente, interamente ripianata da pari contributo regionale. La Sezione rileva tuttavia numerosi profili critici, segnalati dal Collegio sindacale: incompletezza delle inventariazioni, disallineamenti tra scritture di magazzino e dato fisico, criticità nella contabilizzazione di crediti e debiti, inadeguatezza degli accantonamenti ai Fondi rischi e oneri.
Con specifico riguardo ai vincoli di spesa, la Corte accerta il mancato rispetto dei tetti per l’assistenza farmaceutica e per i dispositivi medici. Per lo lavoro flessibile, l’incidenza della spesa sostenuta nel 2023 risulta pari al 109% rispetto a quella del 2009, superando il limite di legge, sebbene il dato appaia riassorbito nel 2024. La Sezione segnala inoltre criticità sulla contabilità separata per l’attività intramoenia, sui debiti verso fornitori e sui tempi di pagamento.
In esito all’istruttoria, la Corte accerta gli sforamenti dei tetti e del limite di spesa e formula una serie articolata di raccomandazioni all’azienda, dalla corretta tenuta delle scritture contabili alla tempestiva attuazione degli investimenti finanziati dal P.N.R.R. entro le scadenze previste per il 2026.
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Nota della Redazione
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