Nessun conto giudiziale per il consegnatario con mero debito di vigilanza (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 120 del 30.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Non è soggetto alla resa del conto giudiziale il consegnatario di beni mobili il cui incarico si sostanzi in un mero debito di vigilanza, che lo qualifica come agente amministrativo e non come agente contabile. Ai sensi dell’art. 32 del R.D. n. 827/1924, non devono rendere il conto giudiziale coloro che hanno in consegna mobili di ufficio per solo debito di vigilanza o presso i quali si trovino oggetti destinati all’uso del servizio cui sono addetti. Il debito di custodia, che solo giustifica la resa del conto e il conseguente giudizio, presuppone una gestione tipicamente di magazzino, con consistenze iniziali e finali, movimenti di carico e scarico e un obbligo restitutorio. La mera elencazione di beni inventariati, privi dei requisiti minimi atti a individuarli come dati in consegna e custoditi, non integra pertanto un conto giudiziale, con conseguente improcedibilità del giudizio di conto.
Il Fatto
La vicenda trae origine dal deposito di un rendiconto da parte di un funzionario di un Comune, incaricato della gestione dei beni mobili dell’ente per l’esercizio finanziario 2020. L’atto, articolato come elencazione dei beni iscritti nell’inventario — accessori per mezzi meccanici, armamento, arredamento urbano, libri, statue, busti, quadri e suppellettili — è stato trasmesso alla Corte dei conti quale conto del consegnatario di beni.
Il magistrato relatore, con relazione di irregolarità, ha sollevato dubbi sull’ammissibilità, sulla procedibilità e sulla regolarità del conto, evidenziando che i beni indicati non risultano custoditi in un magazzino ma in uso presso gli uffici, con conseguente configurabilità di un mero obbligo di vigilanza. Il consegnatario ha depositato memoria aderendo alla ricostruzione del relatore e chiedendo l’archiviazione del giudizio e la riqualificazione della documentazione come conto amministrativo da gestire all’interno dell’ente. All’udienza il Pubblico Ministero si è rimesso alle valutazioni del Collegio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta la questione della qualificazione soggettiva del consegnatario, da cui dipende la stessa possibilità di instaurare il giudizio di conto. Il punto di partenza è la distinzione tra debito di custodia e debito di vigilanza. Solo il primo comporta l’obbligo di resa del conto giudiziale e, per l’effetto, l’incardinamento del giudizio presso la Sezione giurisdizionale competente.
La Corte richiama l’art. 32 del R.D. n. 827/1924, che esclude la resa del conto giudiziale per chi ha in consegna mobili d’ufficio per solo debito di vigilanza, e l’art. 10 del D.P.R. n. 254/2002, che qualifica consegnatario il funzionario che cura la gestione e la conservazione dei beni mobili ricevuti in consegna. Da tale assetto normativo discende che la figura del consegnatario con debito di custodia si caratterizza per gestioni tipicamente di magazzino, con consistenze iniziali e rimanenze finali, movimenti di carico e scarico e obbligo restitutorio di quanto avuto in consegna.
Il debito di vigilanza, viceversa, connota l’attività del consegnatario presso ciascuna articolazione funzionale dell’amministrazione, rendendolo competente per la mera sorveglianza sull’impiego dei beni dati in uso e sulla gestione delle scorte operative destinate all’uso immediato. La Corte precisa che, qualora la giacenza ecceda la ragionevole necessità di funzionamento dell’ufficio, si configura una vera gestione contabile con debito di custodia. I beni di consumo giacenti presso i singoli uffici e costituenti scorte operative sono invece esclusi dalla resa del conto giudiziale, fermi gli obblighi di rendicontazione amministrativa. Sul punto richiama Sez. Calabria n. 39/2020 e Sez. Liguria n. 133/2016.
Nel caso concreto, i beni elencati risultano in uso agli uffici e non custoditi in un deposito. Sotto il profilo formale, la mera elencazione dei beni inventariati non evidenzia la gestione degli stessi in magazzino, in conformità al mod. 24 di cui al D.P.R. n. 194/1996. Il Collegio, richiamando Sez. Piemonte n. 75/2018 e Sez. Liguria n. 38/2018, conclude che l’atto depositato è privo dei requisiti minimi atti a individuare con esattezza i beni dati in consegna e da esso custoditi.
Ne deriva che sul consegnatario grava un mero obbligo di vigilanza e non di custodia, con conseguente venir meno dei presupposti per la resa del conto giudiziale. Il giudizio di conto è pertanto dichiarato improcedibile. La Corte precisa che resta fermo l’obbligo dell’amministrazione di rendere il conto per i beni soggetti a un rapporto di effettiva custodia. Ai sensi dell’art. 31, comma 3, del d.lgs. n. 174/2016, essendo il giudizio limitato a questioni preliminari, le spese sono compensate.
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Nota della Redazione
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