Conto giudiziale del tesoriere di ASP: procedibile e regolare nel modello 11 (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 250 del 28.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il conto giudiziale reso dal tesoriere di un’azienda sanitaria provinciale, che svolga un mero servizio di cassa, è procedibile e regolare anche se redatto sul modello 11 allegato al d.P.R. n. 194/1996. Il richiamo alla deliberazione delle Sezioni Riunite in sede consultiva n. 3/2014 non è ostativo, poiché quel modello è stato superato dall’abrogazione operata dal d.lgs. n. 118/2011, come modificato dal d.lgs. n. 126/2017. Il modulo depositato costituisce il quadro riassuntivo della gestione di cassa, assimilabile al modello E dell’art. 37, comma 1, d.P.R. n. 254/2005, con voci classificate secondo il codice SIOPE. Ne consegue il discarico dell’agente contabile.
Il Fatto
Il giudizio di conto riguarda la gestione di tesoreria di un’istituto bancario per un’azienda sanitaria provinciale, con riferimento all’esercizio finanziario 2018. Il magistrato designato, nella relazione d’irregolarità n. 7/2025, ha rilevato che l’esame del conto poteva dirsi concluso positivamente, ma ha rimesso al Collegio la questione preliminare della procedibilità, in ragione delle indicazioni delle Sezioni Riunite in sede consultiva.
Il tesoriere si è costituito chiedendo il discarico, valorizzando la regolarità della gestione. La questione centrale attiene all’idoneità formale del modello utilizzato per la presentazione del conto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove da una premessa sostanziale: la gestione è regolare, perché la relazione istruttoria non ha evidenziato criticità di merito e le difese dell’agente non offrono ragioni per discostarsene. La questione preliminare riguarda invece l’idoneità formale della presentazione, ovvero l’uso di un modello ritenuto non conforme.
Le criticità segnalate attengono alla mancanza di dettaglio nelle voci di entrata e di uscita, con classificazione per titoli, missioni e programmi coincidenti con il bilancio preventivo dell’ente. Secondo il magistrato istruttore, tale difetto non consentirebbe di entrare nel merito della gestione.
La Corte ritiene superata la deliberazione n. 3/2014 delle Sezioni Riunite in sede consultiva. Il modello 11, come quasi tutti i modelli del d.P.R. n. 194/1996, è stato abrogato dal d.lgs. n. 118/2011, modificato dal d.lgs. n. 126/2017. Il conto depositato, definito mod. 11, è dunque il quadro riassuntivo della gestione di cassa, assimilabile al modello E previsto dall’art. 37, comma 1, d.P.R. n. 254/2005, senza ulteriori tabulati, con voci codificate secondo il codice SIOPE.
Il modello è regolarmente sottoscritto con firma digitale. Nella nota del tesoriere si legge che l’istituto non gestisce il bilancio dell’azienda, svolgendo solo un servizio di cassa, e che pertanto il modello 11 non riporta lo svolgimento dei titoli di entrata e di uscita. Il rapporto tra l’azienda sanitaria e la banca, pur definito genericamente di “tesoreria”, si sostanzia infatti in un mero servizio di cassa, in cui l’istituto si limita a effettuare riscossioni e pagamenti in esecuzione degli ordinativi emessi dall’ente.
In questa cornice, compito dell’istituto è rendicontare tale attività evidenziandone il risultato finale in termini di cassa. L’adempimento è stato assolto e le risultanze del conto consentono di dichiarare la gestione regolare. La Corte dichiara quindi la procedibilità del conto e la sua regolarità, con discarico dell’agente, senza pronuncia sulle spese.
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Nota della Redazione
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