Posizioni organizzative e copertura nel fondo, rilievo non superato (Corte dei Conti Sez. contr. Abruzzo n. 181 del 24.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel controllo dei rendiconti dei funzionari delegati, ai sensi dell’art. 14, comma 3, d.lgs. n. 123 del 2011, l’ufficio di controllo verifica la dimostrazione delle aperture di credito, dei titoli estinti e delle somme restanti. Se il funzionario non fornisce riscontro o le controdeduzioni non superano i rilievi, i rendiconti non sono discaricati e sono restituiti al funzionario responsabile, con informazione all’amministrazione che ha disposto l’apertura di credito. Il conferimento di una posizione organizzativa a personale di categoria C è ammesso, in via eccezionale, solo in assenza in organico di posizioni di categoria D con professionalità adibibili al servizio specifico: ove invece un dipendente di categoria D sia presente nella medesima area, il rilievo non è superato e la spesa resta priva di copertura giustificativa.
Il Fatto
La vicenda riguarda il rendiconto della contabilità speciale n. 5731 intestata all’Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere, per l’annualità 2014, con riferimento alle spese di personale. La Ragioneria territoriale dello Stato di L’Aquila segnalava alla Sezione regionale di controllo il mancato discarico del rendiconto, non ritenendo sufficienti le controdeduzioni del funzionario delegato.
Tra gli ordinativi ostativi figurava il rilievo rubricato “Retribuzioni posizioni organizzative”, con contestazioni sulla quantificazione e certificazione del fondo per i compensi accessori, sulle voci di copertura, sugli importi corrisposti oltre i massimi contrattuali, sull’indennità di risultato e sul conferimento della posizione a personale di categoria C. La Sezione avviava l’istruttoria e, dopo il riscontro della Ragioneria e le controdeduzioni dell’Ufficio, deferiva la questione alla Camera di consiglio.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dall’art. 2, comma 2-octies, del d.l. n. 225 del 2010, convertito con legge n. 10 del 2011, che rinvia all’art. 5, comma 5-bis, legge n. 225 del 1992, richiamando la deliberazione delle Sezioni Riunite n. 4/SSRRCO/QMIG/14: il controllo si esercita su parametri di regolarità contabile e finanziaria.
Sul primo nucleo di criticità, relativo alla certificazione del fondo per i compensi accessori, la Sezione richiama la propria precedente deliberazione n. 214/2022/SUCC, nonché le successive n. 43, 134 e 229/2023/SUCC, e dà atto del parere di conformità rilasciato dal magistrato incaricato della certificazione della compatibilità dei costi ai sensi dell’art. 57-ter del d.l. n. 104 del 2020.
Quanto alle contestazioni sugli importi del salario accessorio, la Corte rileva che gli assunti della Ragioneria si fondano sul CCNL del 1999, mentre il più recente contratto del 2004, all’art. 10, comma 4, integrato nel 2008, prevede l’aumento della retribuzione di risultato dal 25 al 30 per cento, l’elevazione della retribuzione di posizione fino a 16.000 euro e l’eliminazione della graduazione dell’indennità di posizione. Le relative criticità risultano superate; quanto alle schede di valutazione, il funzionario ne aveva già trasmesso copia.
Il punto decisivo riguarda il conferimento della posizione organizzativa a personale di categoria C. L’Ufficio richiama l’art. 10, comma 1, CCNL del 2004 e l’art. 11, che consente l’applicazione della disciplina ai dipendenti di categoria C o B ove i Comuni siano privi di posizioni di categoria D. La Corte verifica la pianta organica e le motivazioni addotte: per la figura dell’informatico non risultano altri dipendenti di categoria D in servizio; per il dipendente ministeriale dell’area amministrativa, invece, in organico è presente un dipendente di categoria D non titolare di altro incarico.
Su questo solo profilo il rilievo non è superato. La Corte accerta la permanenza della criticità e il superamento delle altre, disponendo la trasmissione della deliberazione all’Ufficio, alla Struttura di missione della Presidenza del Consiglio, alla Ragioneria territoriale e alla Procura regionale presso la sezione giurisdizionale.
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Nota della Redazione
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