Rinuncia agli atti e estinzione del processo pensionistico militare (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 449 del 16.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia agli atti del giudizio, notificata alle altre parti e depositata in atti, determina l’estinzione del processo quando sia intervenuta l’accettazione della controparte costituita. Ai sensi dell’art. 110, comma 6, c.g.c., il giudice dichiara la regolarità della rinuncia e dell’accettazione e, per l’effetto, ai sensi dei commi 7 e 8 della medesima disposizione, pronuncia l’estinzione del giudizio senza dare luogo a pronuncia sulle spese. Nel giudizio pensionistico la gratuità del rito esclude altresì le spese della sentenza, ai sensi dell’art. 31, comma 5, c.g.c..
Il Fatto
I ricorrenti hanno instaurato il giudizio davanti alla Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio della Corte dei Conti, iscritto al registro di Segreteria delle pensioni militari, nei confronti dell’INPS. Nel corso del procedimento gli stessi ricorrenti hanno notificato alla controparte un’istanza di rinuncia al ricorso.
L’INPS si è costituito in data 26.9.2025 dando atto della rinuncia e accettandola, associandosi alla richiesta di estinzione del giudizio. In data 3 ottobre 2025 la difesa dei ricorrenti ha depositato l’atto di rinuncia ex art. 110 c.g.c., con la prova delle avvenute notificazioni. La questione giunge così al giudice per la declaratoria di estinzione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, in composizione monocratica, rileva che la parte ricorrente, dopo avere instaurato la lite, ha notificato alla controparte l’atto di rinuncia agli atti del giudizio e lo ha successivamente depositato. La sequenza procedimentale risulta quindi completa: notificazione della rinuncia, accettazione della parte costituita, deposito dell’atto con prova delle notificazioni.
Su questa base il giudice dichiara la regolarità della rinuncia e della relativa accettazione, ai sensi dell’art. 110, comma 6, c.g.c. La verifica riguarda esclusivamente la correttezza formale del procedimento di rinuncia, non il merito della pretesa azionata, che resta estraneo alla decisione.
Per l’effetto, ai sensi dell’art. 110, commi 7 e 8, c.g.c., la Corte dichiara l’estinzione del processo senza darsi luogo a pronuncia sulle spese. La scelta di non liquidare le spese discende direttamente dalla disciplina dell’estinzione per rinuncia, che non ne impone la condanna della parte che ha rinunciato.
Il Collegio esclude infine ogni statuizione sulle spese della sentenza, richiamando l’art. 31, comma 5, c.g.c. e la gratuità del giudizio pensionistico. La decisione si chiude con il mandato alla segreteria per gli adempimenti di rito.
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Nota della Redazione
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