Nessun danno erariale se i contributi sono usati per la collettività (Corte dei Conti Sez. giur. Emilia-Romagna n. 109 del 16.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità amministrativo-contabile, la compensatio lucri cum damno, oggi espressamente recepita dall’art. 1, comma 1-bis, della legge n. 20/1994, impone di tener conto, nella valutazione del danno, dell’arricchimento conseguito dall’amministrazione danneggiata e dalla collettività amministrata. Ne consegue che non sussiste danno erariale risarcibile quando il contributo pubblico, pur percepito in assenza dei requisiti richiesti dal bando, sia stato effettivamente impiegato per le finalità previste dalla domanda, ovvero a beneficio della collettività, e non sia provata alcuna distrazione o appropriazione delle somme. Il comportamento antigiuridico del beneficiario e la superficialità dei controlli dell’ente non sono sufficienti, da soli, a fondare l’addebito quando manchi la prova del pregiudizio patrimoniale effettivo.
Il Fatto
Il Procuratore regionale conveniva in giudizio davanti alla Sezione giurisdizionale un’associazione beneficiaria di contributi comunali, i suoi due rappresentanti e due dirigenti del Comune di Bologna, contestando un danno erariale di € 13.000. L’addebito principale, a titolo doloso, era rivolto all’associazione e ai suoi rappresentanti; quello sussidiario, a titolo di colpa grave, ai dirigenti, nella misura rispettivamente di un terzo e di due terzi.
Secondo l’atto di citazione, l’associazione aveva presentato domande di contributo per iniziative culturali dichiarando falsamente, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, di possedere i requisiti dei bandi, pur versando in una consistente situazione di morosità per tributi locali. I dirigenti erano accusati di non aver verificato tale condizione. Alcuni contributi erano stati liquidati, altri portati in compensazione con il debito tributario pregresso dell’associazione.
La Motivazione della Corte
In via preliminare la Corte dichiara la contumacia dell’associazione, regolarmente citata, e afferma la giurisdizione contabile nei confronti dei fruitori di contributi pubblici. Nel merito, però, la domanda non è fondata.
La Corte riconosce che la vicenda presenta serie criticità: l’associazione ha presentato domande di contributi ex art. 12 della legge n. 241/1990 senza possedere i requisiti, e i bandi erano chiari nel richiedere l’assenza di morosità verso l’amministrazione comunale. L’associazione non poteva ignorare il proprio debito, poi rateizzato.
Manca tuttavia la prova del pregiudizio. Non è stata contestata la mancata effettuazione delle attività finanziate, né alcuna appropriazione indebita delle somme. Il danno è stato individuato dalla Procura nell’emissione dei mandati di pagamento, alcuni dei quali non seguiti da concreta liquidazione per effetto della compensazione.
La Corte applica allora la compensatio lucri cum damno, richiamando l’art. 1, comma 1-bis, della legge n. 20/1994, che impone di considerare l’arricchimento dell’amministrazione e della collettività amministrata. Richiama inoltre Cass. Sez. I, ordinanza n. 16088 del 18.06.2018, secondo cui, quando unico è il fatto illecito generatore del lucro e del danno, si deve tener conto dei vantaggi derivati al danneggiato.
Sul piano contabile, la Corte osserva che l’impiego dei crediti per estinguere tributi effettivamente dovuti produce effetti sul bilancio comunale coincidenti con quelli che si sarebbero avuti se i contributi fossero stati erogati e poi usati per pagare i tributi. La domanda di contributo non doveva essere presentata, ma le somme sono state destinate alle finalità indicate e a favore della collettività amministrata. Ciò basta a escludere il danno, pur sullo sfondo di un comportamento antigiuridico dei richiedenti e di una superficialità nei controlli.
Quanto alle spese di giudizio, la Corte richiama l’art. 31, comma 5, c.g.c. e l’art. 92 cod. proc. civ., integrato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2018. Sussistono gravi ed eccezionali ragioni, anche in virtù della falsità delle dichiarazioni e dell’omissione di controllo, per compensare per intero le spese.
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Nota della Redazione
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