Ritiro dell’atto e trasmissione alla Procura erariale nel controllo preventivo (Corte dei Conti Sez. contr. Umbria n. 137 del 16.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di controllo preventivo di legittimità, il ritiro del provvedimento da parte dell’amministrazione che lo ha adottato determina il non luogo a provvedere, esaurendo la funzione di controllo sulla legittimità dell’atto originariamente trasmesso. La Sezione resta tuttavia tenuta a trasmettere gli atti alla Procura regionale della Corte dei conti quando dagli accertamenti istruttori emerga che il rapporto sottostante ha avuto esecuzione in epoca anteriore e in possibile assenza del prescritto controllo. Il ritiro, pertanto, non preclude la segnalazione di profili di danno erariale eventualmente connessi alla condotta dell’amministrazione.
Il Fatto
La Prefettura della Provincia di Perugia ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo per l’Umbria il decreto n. 87305 del 30 luglio 2025, con cui ha approvato e reso esecutivo l’atto del Rep. n. 7311 del 13 febbraio 2025. L’atto concerne la concessione di porzione di vano all’interno del campanile della Chiesa di S. Maria Assunta in Monteluce, per l’utilizzo e il mantenimento di un impianto di telefonia mobile.
La Ragioneria Territoriale dello Stato di Perugia-Terni aveva formulato osservazioni sul contratto, ritenute non superate, con conseguente restituzione dell’atto privo di visto contabile. Dopo il rilievo istruttorio e il riscontro dell’amministrazione, il Magistrato istruttore e il Consigliere delegato hanno deferito la questione alla Sezione, che ha convocato il Collegio in adunanza pubblica per il 16 settembre 2025.
La Motivazione della Corte
La questione sottoposta al Collegio riguarda la legittimità del decreto prefettizio di approvazione di un contratto di locazione di un bene riconducibile al patrimonio del Fondo Edifici di Culto, per l’installazione e il mantenimento di un impianto di telefonia mobile.
Nel corso dell’adunanza pubblica, l’amministrazione ha chiesto il ritiro dell’atto per poterlo predisporre in modo corretto. Una volta preso atto del ritiro, il contraddittorio è proseguito su richiesta del relatore, che ha sollecitato chiarimenti sulla eventuale preesistenza dell’impianto e sull’avvenuta esecuzione del rapporto.
Dalle dichiarazioni rese in adunanza è emerso che l’impianto di telefonia risulta in esercizio da anni, con affidamenti ripetuti periodicamente. La Sezione ha quindi rilevato che non può escludersi che l’impianto sia stato posto in esercizio prima dell’avvio della procedura ad evidenza pubblica e senza il puntuale rispetto delle norme sul controllo preventivo di legittimità.
Su questo presupposto, la Sezione ha disposto la trasmissione degli atti alla Procura regionale della Corte dei conti per l’Umbria. Il ritiro del provvedimento, pur determinando il non luogo a provvedere, non esaurisce infatti ogni valutazione quando emergono elementi che possono assumere rilievo sotto il profilo erariale.
Quanto alla sorte del provvedimento originariamente trasmesso, la Sezione ha richiamato il proprio orientamento, in forza del quale il ritiro dell’atto da parte dell’amministrazione comporta il non luogo a provvedere, non residuando alcun atto sul quale esercitare la funzione di controllo preventivo di legittimità.
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Nota della Redazione
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