Colpa grave degli amministratori locali e responsabilità del funzionario per sanzione ARERA (Corte dei Conti Sez. giur. Molise n. 53 del 07.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Gli organi di indirizzo politico di un ente locale non rispondono del danno erariale conseguente al pagamento di una sanzione irrogata dall’ARERA per la scorretta gestione del servizio idrico integrato, quando la questione riveste natura eminentemente tecnica e la loro condotta, priva di concreti poteri di ingerenza gestionale, è qualificabile come lievemente colposa. La colpa grave non può desumersi dalla sola violazione di generici obblighi di vigilanza e sovrintendenza, poiché l’art. 50, comma 2, t.u.e.l. non attribuisce al sindaco poteri sostitutivi o avocatori riservati al segretario comunale. Risponde invece a titolo di colpa grave il funzionario apicale del settore finanziario che abbia istruito e avallato con pareri di regolarità tecnica e contabile gli atti tariffari illegittimi e sia rimasto inerte di fronte alle diffide dell’Autorità, con nesso di causalità non interrotto dalla mancata impugnazione della sanzione.
Il Fatto
La Procura regionale ha citato in giudizio i due sindaci pro-tempore, due assessori e il responsabile del Settore Tributi e Finanza del Comune di Venafro, chiedendo la condanna al risarcimento di un danno erariale complessivo di euro 35.280,00. Il pregiudizio derivava dal pagamento di una sanzione pecuniaria irrogata dall’ARERA con la deliberazione n. 139/2020/S/IDR per reiterate violazioni nella gestione del servizio idrico integrato, e dalla maggiorazione di un decimo prevista dall’art. 27, comma 6, legge n. 689/1981 per il pagamento tardivo.
Le violazioni riguardavano l’aggiornamento tariffario, la mancata applicazione della tariffa determinata d’ufficio e l’omessa istituzione della Carta dei servizi, predisposta solo nel 2021, a sette anni dalla diffida. La Procura aveva ripartito il danno secondo l’apporto causale di ciascun convenuto, imputando al funzionario la quota maggiore.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto l’eccezione di nullità dell’atto di citazione, ritenendo che la contestazione indicasse con chiarezza gli elementi soggettivi e oggettivi della responsabilità, senza compromettere il diritto di difesa tutelato dall’art. 24 Cost.
Nel merito, la Corte ha confermato l’antigiuridicità delle condotte, ma ha rideterminato l’evento dannoso applicando l’art. 1-bis della legge n. 20/1994. Poiché il pagamento della sanzione ha arricchito l’ARERA, il vantaggio conseguito da altra amministrazione è stato valutato in via equitativa, ex art. 1226 cod. civ., in misura pari a due terzi dell’importo, con danno risarcibile residuo di euro 11.200,00.
La Corte ha poi escluso il nesso di causalità non fosse interrotto dalla mancata impugnazione della delibera sanzionatoria. Il superamento del termine procedimentale non integra la causa sopravvenuta dell’art. 41, comma 2, cod. pen., non essendo evenienza eccezionale e vertendosi su esito contenzioso incerto; la scelta di non ricorrere può incidere solo sulla ripartizione dell’onere tra corresponsabili.
Sotto il profilo psicologico, la condotta degli amministratori non raggiunge la soglia della colpa grave. La Corte richiama la Sez. III centr. app. n. 306 del 2022 e la n. 828 del 2012: la separazione delle funzioni tra indirizzo politico e gestione tecnica esclude che sindaci e assessori potessero interferire su una materia tariffaria di natura specialistica. Le domande proposte contro di essi sono state respinte, con rifusione delle spese di difesa.
La responsabilità è stata invece affermata nei confronti del funzionario, che aveva istruito la proposta di delibera tariffaria e reso i pareri ex art. 49 t.u.e.l., omettendo ogni attività correttiva nonostante le diffide. La Corte ha però ridotto l’addebito a euro 7.000,00, tenendo conto del concorso dell’apparato amministrativo, del contesto di ente strutturalmente deficitario e dell’assenza di precedenti di carriera.
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Nota della Redazione
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