Invalidità civile e contribuzione figurativa: giurisdizione e silenzio INPS (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 415 del 22.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il pubblico dipendente che impugni il verbale di invalidità civile della Commissione medica dell’INPS non può adire la Corte dei conti: la relativa controversia appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario. Appartiene invece alla giurisdizione contabile la domanda di accesso ai benefici di contribuzione figurativa ex art. 80, comma 3, l. n. 388 del 2000, sempre che sia stata ritualmente introdotta. Il ricorso avverso il silenzio dell’INPS su tale istanza è inammissibile ove il ricorrente non abbia notificato la diffida all’adozione del provvedimento, richiesta a pena di inammissibilità dall’art. 153, comma 1, lett. b), c.g.c. L’improcedibilità dell’istanza amministrativa, per difformità dal canale telematico, opera come mancata presentazione della stessa e conferma l’inammissibilità.
Il Fatto
La ricorrente, dirigente medico in servizio con contribuzione gestita dall’INPS, aveva presentato domanda per il riconoscimento dello stato di invalidità civile superiore al 74%, onde fruire della contribuzione figurativa prevista dall’art. 80, comma 3, l. n. 388 del 2000. La Commissione medica dell’INPS, all’esito della visita, attestava una riduzione permanente della capacità lavorativa compresa tra il 34% e il 73%, con esito negativo rispetto alla soglia invocata.
Dopo la visita, la ricorrente inoltrava via p.e.c. un’ulteriore istanza per il riconoscimento del beneficio contributivo, senza ottenere alcun riscontro dall’Istituto. Adiva quindi la Corte dei conti, chiedendo la disapplicazione o l’annullamento del verbale e il riconoscimento del diritto alla maggiorazione contributiva. L’INPS si costituiva eccependo il difetto di interesse, poiché la ricorrente era ancora in servizio, l’inammissibilità dell’istanza inviata per canale non telematico e, nel merito, l’infondatezza della domanda.
La Motivazione della Corte
Il giudice contabile affronta anzitutto la questione di giurisdizione. Poiché la domanda investe, nella sua prospettazione, l’impugnativa del verbale di invalidità civile, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione della Corte dei conti in favore del giudice ordinario, richiamando Cass. civ., SS.UU., n. 22550 del 2014. La causa va riassunta entro il termine perentorio dell’art. 17, comma 2, c.g.c. La stessa nota di trasmissione del verbale indicava il rimedio davanti all’autorità giudiziaria ordinaria.
La Corte precisa però che, ove fosse stata proposta domanda esclusiva di accertamento sanitario con procedimento ex art. 445-bis c.p.c., si radicherebbe la giurisdizione contabile, come affermato da Cass. civ., SS.UU., n. 12903 del 2021 e n. 7830 del 2020. Nel caso concreto tale istanza non risulta introdotta.
Resta invece attratta alla giurisdizione della Corte dei conti la domanda relativa all’accesso ai benefici dell’art. 80, comma 3, l. n. 388 del 2000. Su questo versante, tuttavia, il ricorso è inammissibile. Dagli atti emerge che l’istanza amministrativa è stata presentata solo in data 6.4.2023, dopo gli accertamenti medico-legali, e che l’INPS non ha adottato alcuna determina. Il ricorrente non ha notificato la diffida all’adozione del provvedimento, richiesta a pena di inammissibilità dall’art. 153, comma 1, lett. b), c.g.c., per legittimare il ricorso avverso il silenzio dell’Istituto.
Il Collegio richiama la giurisprudenza contabile conforme, anche con riferimento ai ricorsi ex art. 445-bis c.p.c., e ribadisce l’integrale applicabilità della norma primaria. L’inammissibilità assorbe la questione dell’eventuale improcedibilità dell’istanza, inviata solo per p.e.c. e non per via telematica, in difformità dall’art. 38, comma 5, d.l. n. 78 del 2010, convertito dalla l. n. 122 del 2010. L’improcedibilità equivale a mancata presentazione dell’istanza e non può radicare un obbligo di provvedere in capo all’INPS.
La definizione su questioni pregiudiziali comporta, ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c., la compensazione delle spese, con nulla per le spese della sentenza attesa la gratuità del giudizio pensionistico.
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Nota della Redazione
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