Parere sfavorevole sulla partecipazione societaria per l’efficientamento energetico (Corte dei Conti Sez. contr. Lombardia n. 287 del 18.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
La deliberazione con cui un ente locale acquisisce una partecipazione societaria per l’efficientamento energetico è soggetta al controllo della Corte dei conti ai sensi dell’art. 5, commi 3 e 4, d.lgs. n. 175/2016. Il parere è sfavorevole quando l’atto difetta di motivazione analitica sulla convenienza economica e sulla sostenibilità finanziaria dell’operazione. Il mero richiamo agli obiettivi istituzionali e alle competenze specialistiche della società non assolve il vincolo finalistico dell’art. 4 TUSP né dimostra la stretta necessarietà dell’acquisto per il perseguimento delle finalità dell’ente. L’amministrazione che intenda procedere in difformità deve motivare analiticamente le ragioni del dissenso, darne pubblicità sul sito istituzionale e informarne la Sezione.
Il Fatto
Il Consiglio comunale di un ente locale lombardo ha adottato la deliberazione n. 18 del 30 luglio 2025 con cui ha autorizzato la sottoscrizione di una quota di partecipazione al capitale sociale di una società a totale partecipazione pubblica, per un controvalore di ottomila euro, corrispondente all’1,05% del capitale deliberato. L’operazione è preordinata all’affidamento futuro, tramite in-house providing, di servizi strumentali di efficientamento energetico, a fronte degli oneri sostenuti per le forniture elettriche e di gas.
L’atto deliberativo è stato trasmesso alla Sezione regionale di controllo per la verifica dei parametri di cui agli artt. 3, 4, 5, 7 e 8 TUSP. La società, già operante nel panorama regionale, presenta una compagine societaria pubblica e una struttura economico-finanziaria documentata.
La Motivazione della Corte
La Sezione ricostruisce anzitutto il quadro dei controlli. L’art. 5, comma 3, TUSP, come modificato dalla legge n. 118/2022, impone la trasmissione alla Corte dei conti delle deliberazioni di costituzione societaria o di acquisizione di partecipazioni. I parametri consistono nella conformità dell’atto agli artt. 3, 4, 5, 7 e 8 TUSP, secondo i principi enunciati dalle Sezioni Riunite n. 16/2022/QMIG e n. 19/2022/QMIG.
Sul vincolo tipologico la delibera è conforme: l’acquisto di quote di una società a totale partecipazione pubblica esistente rispetta il dettato normativo. Parimenti conforme è il profilo dell’art. 7, comma 1, lett. c), TUSP, essendo l’atto adottato dal Consiglio comunale con richiamo del parere del Revisore.
Il nodo critico è il vincolo finalistico dell’art. 4 TUSP. La delibera contiene ampi richiami agli obiettivi di riduzione del fabbisogno energetico e alle competenze specialistiche della società. Tuttavia, dall’analitica esposizione della solidità della partecipata non scaturiscono adeguate valutazioni sulla stretta necessarietà dell’acquisto per far fronte alle esigenze di contenimento degli oneri energetici. L’onere motivazionale non risulta assolto.
Anche la verifica dei requisiti dell’art. 5, commi 1 e 2, TUSP è carente. L’atto avrebbe dovuto essere supportato da un approfondito business plan o da analoghe analisi di fattibilità. Il Collegio rileva l’assenza della relazione richiamata dall’art. 14 d.lgs. n. 201/2022 e la genericità delle indicazioni: non è stata effettuata alcuna verifica sul risparmio atteso né sui vantaggi effettivi e potenziali della partecipazione. Non risulta esaminata alcuna soluzione alternativa, quali l’affidamento di incarichi professionali, la partecipazione ad avvisi per contributi a fondo perduto o l’approvvigionamento tramite il MePA. L’auspicato recupero dell’investimento in un triennio è ritenuto indimostrato.
La genericità dei vantaggi attesi rende astratto anche il richiamo alla compatibilità con la normativa europea in materia di aiuti di Stato. La Sezione dà infine atto dell’avvenuta consultazione pubblica, senza che sia specificato se siano pervenute osservazioni.
Alla luce di tali rilievi, la Corte rende parere sfavorevole per carenza di motivazione analitica. Qualora l’amministrazione intenda procedere egualmente, deve motivare analiticamente le ragioni del dissenso, pubblicarle sul sito istituzionale e informarne la Sezione.
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Nota della Redazione
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