Pensione militare, giudicato copre il deducibile e il ricorso è inammissibile (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 207 del 16.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudicato formatosi sul rapporto previdenziale, divenuta definitiva la decisione che lo ha accertato, copre il dedotto e il deducibile e preclude la proposizione di una nuova domanda che, pur formalmente riferita a un diverso provvedimento di riliquidazione, riproponga la medesima causa petendi e il medesimo petitum. È pertanto inammissibile per ne bis in idem il ricorso con il quale il pensionato chieda l’applicazione dell’aliquota di rendimento del 2,44% sulla quota retributiva, quando la questione sia già stata decisa con sentenza passata in giudicato. Le doglianze relative alle modalità di attuazione della decisione definitiva vanno fatte valere con il giudizio di interpretazione del titolo giudiziale o con l’ottemperanza, non con un nuovo giudizio di cognizione.
Il Fatto
Il ricorrente, militare collocato in quiescenza, ha chiesto la rideterminazione del trattamento pensionistico ai sensi del d.P.R. n. 1092/1973, in conformità alle sentenze delle Sezioni riunite della Corte dei conti, con applicazione dell’aliquota del 2,44% per ogni anno utile sulla quota retributiva. L’INPS avrebbe dapprima calcolato correttamente le quote A e B e poi applicato l’aliquota del 2,33%, propria del personale civile, anziché quella riservata al personale militare.
Costituendosi, l’istituto ha eccepito l’inammissibilità per ne bis in idem, perché un identico giudizio era già stato definito con sentenza della stessa Sezione territoriale, poi riformata in appello. Il ricorrente ha replicato che l’odierna vertenza riguarderebbe la diversa pensione privilegiata riconosciuta con provvedimento del 2021, mai contestato prima. La causa, rinviata su richiesta concorde delle parti, è stata decisa all’udienza del 15 settembre 2025.
La Motivazione della Corte
La Corte individua l’oggetto effettivo del giudizio nell’applicazione dell’art. 54, primo comma, del d.P.R. n. 1092/1973 ai fini del calcolo dell’anzianità contributiva in quota retributiva, a partire dal collocamento in pensione. A questa conclusione il giudice perviene leggendo l’atto introduttivo e la diffida in atti, che contestano l’applicazione delle aliquote previste dall’art. 44 del d.P.R. n. 1092/1973 per il personale civile in luogo di quelle previste dall’art. 54, primo comma, per il personale militare.
Il raffronto con il precedente giudizio è decisivo. La stessa Sezione, con sentenza n. 175/2019, aveva deciso il ricorso proposto dal medesimo istante per l’annullamento dell’atto del 4 dicembre 2018 e per l’accertamento del diritto alla corretta applicazione dell’aliquota sulla quota retributiva. La decisione di primo grado, favorevole, è stata riformata dalla Corte dei conti, III Sezione centrale d’Appello n. 141/2021, che ha accolto l’appello dell’INPS ed enunciato il principio per cui l’aliquota del 44% non è applicabile alla quota retributiva in favore dei militari che al 31 dicembre 1995 vantavano un’anzianità utile inferiore ai quindici anni.
Da qui la conclusione di inammissibilità: il ricorso definito con quella decisione presenta i medesimi petitum e causa petendi della domanda in esame. Poiché il giudicato formatosi sul rapporto previdenziale, per la definitività della pronuncia d’appello, copre il dedotto e il deducibile — richiamata Cass. civ. sez. II n. 16 del 2020 —, risultano prive di pregio le argomentazioni difensive successive, secondo cui la vertenza riguarderebbe la diversa pensione privilegiata del 2021. Tale tesi confligge, sul piano formale, con il dato testuale del ricorso e, sul piano sostanziale, con le ragioni giuridiche dedotte, sovrapponibili a quelle già decise.
La Corte osserva inoltre che l’INPS ha provato la comunicazione al ricorrente, per il tramite del patronato delegato, della determinazione di liquidazione della pensione privilegiata del 2021, adottata in ottemperanza della sentenza d’appello. Le contestazioni mosse a quel provvedimento sono giudicate generiche e tardive. Il ricorso è inammissibile anche perché le doglianze sulla riliquidazione, formulate dopo la proposizione del ricorso, avrebbero dovuto essere oggetto di un giudizio di interpretazione del titolo giudiziale ex art. 211 c.g.c. o di ottemperanza ai sensi degli artt. 217 e 218 c.g.c. Il ricorrente è condannato alle spese di difesa, liquidate in favore dell’INPS in euro 2.000,00 oltre accessori.
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Nota della Redazione
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