Controllo preventivo TUSP non esteso alla ripartizione di partecipazione indiretta già detenuta (Corte dei Conti Sez. contr. Lombardia n. 277 del 15.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il controllo preventivo attribuito alla Corte dei conti dall’art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 175/2016 non si estende a ogni atto che incida su una partecipazione societaria, ma presuppone l’assunzione della qualità di socio. La linea di confine dell’esame è segnata dall’acquisto di una partecipazione diretta o indiretta: ne restano fuori le operazioni che si limitino a redistribuire tra più società partecipate una partecipazione indiretta già detenuta dal medesimo ente. In tali ipotesi la fattispecie è estranea alla norma attributiva del potere e la Sezione dichiara il non luogo a esprimersi. Il principio vale anche quando l’atto deliberativo sia stato formalmente adottato in vista dell’acquisto di quote da parte di una delle società partecipate.
Il Fatto
Un comune, che detiene una partecipazione indiretta in una società attiva nel servizio di igiene urbana tramite una società partecipata, ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo la deliberazione consiliare con cui ha approvato gli atti di un processo di aggregazione societaria. L’operazione prevede che una diversa società partecipata, parimenti controllata dal comune, acquisti da una terza società partecipata una quota del capitale della società in cui il comune detiene la partecipazione indiretta.
Il comune ha inquadrato la deliberazione come atto di acquisizione di partecipazione e ha chiesto il parere preventivo previsto dall’art. 5, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 175/2016, corredando l’istanza con la documentazione di scenario, il piano industriale, le relazioni di valutazione e l’fairness opinion. Il magistrato istruttore ha chiesto la trattazione collegiale della questione.
La Motivazione della Corte
La Sezione ricostruisce anzitutto il perimetro della norma attributiva del potere. L’art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 175/2016, come modificato dall’art. 11, comma 1, lettera a, numeri 1 e 2, della legge n. 118/2022, impone all’amministrazione di inviare alla Corte dei conti l’atto deliberativo di costituzione di società o di acquisizione di partecipazioni, dirette o indirette, perché ne sia verificata la conformità ai commi 1 e 2 e agli artt. 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità.
Il richiamo decisivo è alle Sezioni riunite in sede di controllo, deliberazione n. 19/SSRRCO/2022/QMIG del 23 novembre 2022, secondo cui l’esame degli atti deliberativi di costituzione di società o di acquisizione di partecipazioni non riguarda le operazioni di trasformazione tra tipi societari, di fusione e di sottoscrizione di aumento di capitale che non comportino anche l’acquisto della posizione di socio. La Corte dei conti chiarisce che è proprio l’assunzione della qualità di socio a segnare la linea di confine degli atti sottoponibili a esame.
Applicando tale criterio, la Sezione rileva che il comune istante è socio tanto della società acquirente quanto della società venditrice, e che quest’ultima detiene la quota di controllo nella società target. L’operazione, quindi, non determina alcun nuovo ingresso nella compagine sociale: il comune non acquisisce alcuna partecipazione ulteriore, diretta o indiretta, ma assiste a una mera “ripartizione” della partecipazione indiretta già posseduta tra due società di cui è già socio.
La conseguenza è l’estraneità della fattispecie alla norma attributiva del potere. Mancando il presupposto oggettivo del controllo, la Sezione dichiara il non luogo a esprimersi sulla deliberazione consiliare e ne dispone la trasmissione al sindaco, perché informi il consiglio comunale.
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Nota della Redazione
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