Riconoscimento da videosorveglianza e foto social: prova atipica affidabile (Cass. pen. Sez. V n. 24795/2026)
Principi di diritto (Massima)
L’individuazione fotografica e video effettuata dalla polizia giudiziaria costituisce prova atipica, legittimamente assumibile ai sensi dell’art. 189 cod. proc. pen. in base ai principi di non tassatività dei mezzi di prova e di libero convincimento: la sua affidabilità non discende dal riconoscimento in sé, ma dall’attendibilità della deposizione di chi, esaminate le immagini, si dica certo dell’identificazione. Il giudice non può operare direttamente il riconoscimento, ma l’esame dei fotogrammi può costituire indizio che concorre al quadro probatorio ex art. 192, comma 2, cod. proc. pen. Le modalità dell’individuazione si riflettono sul valore della prova, non sulla sua legalità. In tema di furto, la destrezza richiede una condotta idonea a eludere la sorveglianza del detentore, senza che rilevi la percezione della vittima; l’esposizione a pubblica fede non è esclusa da un sistema di videosorveglianza che non garantisca l’interruzione immediata dell’azione criminosa.
Il Fatto
Il Tribunale di Palmi condannava tre imputate per una serie di furti pluriaggravati in concorso, commessi tra il 7 e l’11 maggio 2016 presso due esercizi commerciali della stessa catena, a Taurianova e Polistena. L’indagine prendeva avvio il 18 maggio 2016, quando il responsabile e una dipendente del punto vendita di Taurianova riconoscevano, al loro ingresso nel negozio, le stesse donne filmate durante l’azione furtiva del 9 maggio, in analoga composizione e con ruoli in parte diversi; seguivano il fermo di alcune di esse, la fuga di altre e l’identificazione delle restanti componenti attraverso le dichiarazioni di una coimputata, gli accertamenti sulla cerchia di amicizie, il confronto tra i filmati dei sistemi di videosorveglianza, i cartellini segnaletici e le fotografie tratte dai profili Facebook.
La Corte d’appello di Reggio Calabria confermava integralmente. Le tre imputate ricorrevano per cassazione con distinti atti, censurando l’individuazione fotografico/video quale prova atipica priva di rigoroso vaglio di attendibilità, il rigetto delle richieste di consulenza tecnica sulle immagini e di rinnovazione istruttoria, il diniego della non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., la sussistenza delle aggravanti della destrezza e dell’esposizione a pubblica fede, il trattamento sanzionatorio e la condanna generica al risarcimento in favore della parte civile.
La Motivazione della Corte
La Corte premette che le difese, pur evocando violazioni di legge e vizi motivazionali, sollecitano una rilettura delle prove preclusa in sede di legittimità, e che la doppia conforme consente di leggere le due sentenze di merito come unico corpo decisionale. Sui motivi relativi all’identificazione, il percorso è lineare: in forza dell’art. 189 cod. proc. pen. sono utilizzabili le testimonianze degli agenti che hanno comparato le riprese interne agli esercizi con i cartellini del fotosegnalamento e con le foto tratte da Facebook, accertamenti riscontrati dalle dichiarazioni dei dipendenti dei punti vendita, che riconoscevano con certezza le imputate. Il giudice non può operare direttamente il riconoscimento — pena l’impossibilità di controllare i criteri di valutazione — ma l’esame dei fotogrammi può valere come indizio concorrente ex art. 192, comma 2. La certezza del riconoscimento fotografico discende dall’attendibilità accordata alla deposizione di chi si dica certo dell’individuazione, e la selezione delle immagini da parte degli operanti non si presta a un giudizio di legalità: se ne apprezza la congruenza del percorso e la forza dimostrativa. Nella specie non si è trattato di ricognizione in senso tecnico ex artt. 213 ss., ma di deposizioni intrinsecamente attendibili: i testi avevano visto in volto le esecutrici, ne avevano fornito descrizione dettagliata e avevano visionato riprese estese all’intera azione, non fulminei e sfocati fotogrammi. Corretto, quindi, il rigetto della consulenza tecnica, essendo l’accertamento compiuto sulle riprese video e non su singoli fotogrammi.
Il motivo sull’art. 131-bis cod. pen. è inammissibile: la causa di non punibilità richiede congiuntamente particolare tenuità dell’offesa e non abitualità, e basta la motivata assenza di un solo presupposto decisivo. La Corte di merito ha valorizzato preordinazione, azione lontano dai luoghi di appartenenza, gruppo e ripartizione dei compiti, precedenti penali allarmanti, partecipazione a tutti i reati contestati e danno non esiguo, giudicando il contegno collaborativo solo apparente.
Sulle aggravanti, il richiamo è alle Sezioni Unite sulla destrezza: rileva la condotta idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza, non l’approfittamento di disattenzioni non provocate, e l’atteggiamento soggettivo della vittima è irrilevante; nella specie alcune imputate distraevano i commessi mentre altre compivano la sottrazione, con ruoli di palo e di autista. Quanto all’esposizione a pubblica fede, l’aggravante è esclusa solo da una sorveglianza continuativa e specificamente efficace nell’impedire la sottrazione: la videosorveglianza che non garantisce l’interruzione immediata dell’azione non basta, e l’intervento del personale è stato solo occasionale. Inammissibili anche i motivi sul trattamento sanzionatorio — pena base poco sopra il minimo edittale dell’epoca, bilanciamento in equivalenza frutto di discrezionalità motivata, disparità con una coimputata spiegata da un errore del Tribunale a vantaggio di quest’ultima — e sulla condanna civile: per la condanna generica basta l’accertamento di un fatto potenzialmente produttivo di danno, restando misura ed esistenza rimesse al giudice della liquidazione ex art. 539 cod. proc. pen., mentre il richiamo al valore delle singole refurtive (€ 400,00) è valutazione in fatto insindacabile. Ricorsi rigettati, con condanna alle spese processuali.
Implicazioni Pratiche
- Attaccare il dichiarante, non il metodo: contro l’individuazione da videosorveglianza e foto social, censurare la selezione delle immagini è sterile, perché le modalità incidono sul valore e non sulla legalità della prova. La difesa efficace mira all’attendibilità della deposizione di chi riconosce: durata dell’osservazione, qualità delle riprese, coerenza descrittiva, contraddizioni tra i dichiaranti.
- Consulenza tecnica: dimostrarne la necessità: la richiesta di perizia sulle immagini viene respinta se il riconoscimento poggia su riprese estese all’intera azione e su più fonti convergenti. Per renderla decisiva occorre allegare specifici elementi di inaffidabilità del compendio — fotogrammi isolati, volti non visibili, divergenze somatiche documentate — non la generica contestazione dell’esito.
- Videosorveglianza e 625 n. 7: capitolare l’efficacia impeditiva: per escludere l’esposizione a pubblica fede nei furti in esercizi commerciali serve la prova di un controllo continuativo con possibilità di intervento immediato del personale. Articolare la prova su presidi attivi, addetti dedicati e tempi di reazione; la mera esistenza delle telecamere gioca contro, non a favore, dell’esclusione dell’aggravante.
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