Affidamento terapeutico ex art. 94 T.U. stup.: la dipendenza psichica basta, la pericolosità decide (Cass. pen. Sez. I n. 24764/2026)
Principi di diritto (Massima)
L’affidamento in prova per ragioni terapeutiche ex art. 94 d.P.R. n. 309/1990 richiede un presupposto soggettivo — lo stato di tossicodipendenza o alcooldipendenza, certificato a pena di inammissibilità da struttura sanitaria pubblica — e uno oggettivo, dato dai limiti di pena e dalla mancata pregressa concessione per più di due volte. L’attualità della tossicodipendenza va valutata anche in riferimento alla sola dipendenza psichica: non basta, per escluderla, la mancata assunzione di sostanze da un determinato periodo, se permane l’esigenza di mantenimento terapeutico e supporto psicologico. Il giudizio di idoneità del programma proveniente dalla struttura pubblica non vincola il giudice, dovendo essere posto in relazione con la pericolosità del condannato e con l’attitudine del trattamento a realizzarne l’effettivo reinserimento: la misura non può essere concessa al tossicodipendente attualmente pericoloso, la cui condizione nega in radice la collaborazione che il programma postula.
Il Fatto
Un condannato in esecuzione della pena di anni 29, mesi 10 e giorni 20 di reclusione — per reati in materia di stupefacenti ex artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309/1990, reati contro il patrimonio, associazione di tipo mafioso e armi, con fine pena al 16 gennaio 2029 computata la liberazione anticipata — chiedeva l’affidamento in prova ai servizi sociali ex art. 94 T.U. stup. Il Tribunale di Sorveglianza di Firenze accoglieva l’istanza, rilevando che il residuo pena era contenuto nei quattro anni, che la pena per i reati ostativi ex art. 4-bis ord. pen. era stata interamente eseguita e che sussistevano tanto la condizione di tossicodipendenza quanto l’idoneità del programma terapeutico.
Ricorreva il Procuratore generale presso la Corte di appello di Firenze, con unico motivo di violazione di legge e vizio di motivazione: il Tribunale non avrebbe compiuto una verifica autentica e sostanziale dei presupposti né dato conto dell’esercizio del potere discrezionale; la revisione critica sarebbe solo iniziata, e non basterebbero offerta di lavoro, domicilio, corretta condotta carceraria e adesione a proposte di esclusivo interesse del condannato; soprattutto, sarebbe contraddittorio l’affidamento per motivi particolari a fronte di una dipendenza da cocaina risalente al 2006, tanto più che le relazioni in atti non segnalavano segni fisici di intossicazione o astinenza. Il Sostituto Procuratore generale presso la Cassazione concludeva per il rigetto.
La Motivazione della Corte
La Corte giudica il ricorso infondato, muovendo dalla struttura bifasica dei presupposti dell’art. 94. Il nucleo della decisione sta nella nozione di attualità dello stato di tossicodipendenza: essa si apprezza anche in relazione alla sola dipendenza psichica, sicché il dato empirico della risalente astensione dall’assunzione — o dell’interruzione della terapia sostitutiva — non equivale a guarigione clinica, occorrendo sempre verificare se permangano problematiche psicologiche legate alla tossicodipendenza e all’astinenza tali da rendere il soggetto ancora bisognevole di un percorso terapeutico. L’obiezione del ricorrente fondata sulla risalenza della dipendenza al 2006 e sull’assenza di segni fisici di intossicazione non coglie, dunque, il criterio normativo di riferimento.
In presenza delle pre-condizioni, la magistratura di sorveglianza è chiamata a una valutazione complessa sul probabile conseguimento delle finalità del programma, tenendo conto della pericolosità del condannato e dell’attitudine del trattamento al reinserimento sociale: il giudizio di idoneità formulato dalla struttura sanitaria pubblica è elemento necessario ma non vincolante, da raffrontare con gli altri due parametri, e la misura resta preclusa al condannato attualmente pericoloso, la cui condizione nega la collaborazione che il programma presuppone.
Applicati questi principi, l’ordinanza regge al vaglio di legittimità. Il Tribunale ha dato puntuale conto della tossicodipendenza attraverso le relazioni di aggiornamento del SerD intramurario, del servizio territoriale e della casa di reclusione; ha ricostruito il percorso di revisione critica, alimentato negli anni dall’adesione a numerose proposte trattamentali, da comportamenti rispettosi delle regole penitenziarie e dall’acquisita consapevolezza della gravità delle scelte passate; ha valorizzato la fruizione con profitto di permessi premio, il sostegno dei familiari disponibili all’accoglienza e un’opportunità lavorativa presso una società di autotrasporti, idonea a favorire la graduale risocializzazione già intrapresa. Si tratta di un apprezzamento discrezionale congruamente motivato, insindacabile in sede di legittimità. Il rigetto del ricorso non comporta condanna alle spese, attesa la natura pubblica delle funzioni svolte dal ricorrente.
Implicazioni Pratiche
- Documentare la dipendenza psichica, non l’assunzione: nelle istanze ex art. 94 per condannati astinenti da anni, la certificazione della struttura pubblica deve attestare la permanenza del bisogno di mantenimento terapeutico e supporto psicologico. Per la difesa, relazioni SerD aggiornate e convergenti sono il presidio contro l’obiezione della risalenza della dipendenza; per l’accusa, la contestazione deve investire il bisogno terapeutico attuale, non l’assenza di segni fisici.
- Costruire il fascicolo della non pericolosità: il programma idoneo non basta. L’istanza va corredata dagli elementi che il giudice deve raffrontare: percorso trattamentale pluriennale, condotta intramuraria, esito dei permessi premio, rete familiare e opportunità lavorativa concreta. Sono questi i fatti che trasformano la valutazione discrezionale in motivazione blindata in cassazione.
- Verificare pena residua e reati ostativi prima dell’istanza: mappare il cumulo, l’imputazione delle quote di pena ai titoli ex art. 4-bis ord. pen. e l’effetto della liberazione anticipata sul residuo. L’integrale espiazione della porzione ostativa e il contenimento del residuo nei limiti di legge sono condizioni di accesso da dimostrare documentalmente, non da affermare.
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