Esenzione IMU: residenza anagrafica requisito indefettibile per abitazione principale (Cass. civ. Sez. V n. 23659/2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 13, comma 2, del d.l. n. 201/2011, convertito in l. n. 214/2011, per abitazione principale si intende l’immobile nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. La residenza anagrafica costituisce un requisito indefettibile per l’esenzione IMU: la circostanza che la via di accesso all’immobile ricada nel territorio di un diverso Comune non è idonea a surrogare l’iscrizione anagrafica nel Comune ove è situato il fabbricato, trattandosi di onere formale gravante sul contribuente. Le norme agevolative sono di stretta interpretazione e non possono essere estese in assenza dei presupposti di legge.
Il Fatto
Un contribuente, residente anagraficamente nel Comune di Roma, possedeva un immobile sito nel Comune di Ciampino, la cui unica via di accesso ricadeva nel territorio del Comune di Roma. Per l’anno 2013, il Comune di Ciampino gli notificò un avviso di accertamento per IMU, chiedendo il pagamento di Euro 3.088,47. Il contribuente impugnò l’avviso, sostenendo di avere la propria abitazione principale nel Comune di Ciampino e di aver diritto all’esenzione prevista per l’abitazione principale, nonostante l’iscrizione anagrafica presso altro Comune.
La Commissione Tributaria Provinciale accolse il ricorso e la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, con sentenza n. 3074/2020, rigettò l’appello del Comune, ritenendo che al contribuente spettasse l’esenzione in quanto la via di accesso alla sua abitazione era formalmente collocata nel territorio del Comune di Roma. Il Comune di Ciampino ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il secondo. La Suprema Corte ha rilevato che il presupposto normativo per il riconoscimento dell’esenzione IMU per l’abitazione principale è tassativamente individuato dall’art. 13, comma 2, del d.l. n. 201/2011, che richiede il concorso di due requisiti: la dimora abituale e la residenza anagrafica nel Comune in cui è situato l’immobile. Nel caso di specie, il contribuente risultava iscritto all’anagrafe del Comune di Roma e non aveva mai richiesto l’iscrizione anagrafica nel Comune di Ciampino, nonostante la possibilità di farlo in forza della delibera comunale n. 489/1986.
La Corte ha escluso che l’ente locale potesse procedere d’ufficio all’iscrizione anagrafica, trattandosi di un onere formale gravante sul cittadino ai sensi dell’art. 2 della l. n. 1228/1954. Ha inoltre richiamato il consolidato orientamento di legittimità (Cass. n. 12614/2024), secondo cui la circostanza che la via di accesso all’immobile sia collocata in altro Comune non può surrogare il requisito formale della residenza anagrafica, pena il sacrificio dei principi costituzionali di libera circolazione e soggiorno, che non possono essere fatti valere per eludere un obbligo formale.
La Corte ha infine ribadito che le norme agevolative sono di stretta interpretazione (Cass. n. 23833/2017; Corte cost. n. 242/2017) e non possono essere applicate in via estensiva o analogica. Il beneficio dell’esenzione non può quindi essere riconosciuto in assenza del requisito formale della residenza anagrafica nel Comune di ubicazione dell’immobile, anche laddove il contribuente vi dimori abitualmente.
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