Mandato d’arresto europeo: la residenza anagrafica non giustifica il rifiuto (Cass. pen. Sez. F n. 31557/2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini del rifiuto facoltativo della consegna richiesta con mandato d’arresto europeo esecutivo, la persona deve risiedere o dimorare legittimamente ed effettivamente in Italia, in via continuativa, da almeno cinque anni. La sola residenza anagrafica non prova tale requisito, che deve essere verificato attraverso la concreta consistenza dei legami familiari, sociali, linguistici ed economici e degli altri parametri indicati dall’art. 18-bis della legge n. 69/2005. La documentazione prodotta per la prima volta in sede di legittimità non è valutabile quando l’impossibilità di produrla nel giudizio di merito resta meramente assertiva. È inammissibile il ricorso che ripropone genericamente elementi già esaminati senza confrontarsi con la motivazione del provvedimento impugnato.
Il Fatto
La Corte di appello di Genova disponeva la consegna del ricorrente in esecuzione di un mandato d’arresto europeo emesso dall’autorità giudiziaria romena. Il mandato era finalizzato all’esecuzione di una sentenza definitiva di condanna a sei anni e sei mesi di reclusione per riciclaggio, accesso abusivo a un sistema informatico ed esecuzione, in concorso, di operazioni finanziarie fraudolente.
Con un unico motivo di ricorso, il condannato denunciava la violazione dell’art. 18-bis, comma 2-bis, della legge n. 69/2005. Sosteneva che la Corte territoriale non avesse adeguatamente considerato la sua residenza in Italia dal 2020, la residenza della moglie dal 2023 e l’iscrizione della figlia a una scuola italiana per il biennio 2026/2027. Tali circostanze, secondo la difesa, avrebbero giustificato il rifiuto facoltativo della consegna e l’esecuzione della pena in Italia.
La Motivazione della Corte
La Cassazione dichiara il motivo inammissibile per manifesta infondatezza e aspecificità. L’art. 18-bis consente alla Corte di appello di rifiutare la consegna, nel caso di mandato esecutivo, quando la persona risieda o dimori legittimamente ed effettivamente in Italia da almeno cinque anni e venga disposta l’esecuzione della pena nel territorio nazionale.
La valutazione non può arrestarsi al dato formale della residenza. Occorre stabilire se l’esecuzione della pena in Italia sia concretamente idonea ad accrescere le opportunità di reinserimento sociale. A questo fine assumono rilievo la durata e le modalità della dimora, i rapporti familiari, linguistici, culturali ed economici, l’adempimento degli obblighi fiscali e contributivi e il rispetto della disciplina sull’ingresso e sul soggiorno degli stranieri.
La Corte territoriale aveva esaminato il certificato attestante la residenza dal 27 dicembre 2020, ma lo aveva ritenuto insufficiente a dimostrare una dimora effettiva e continuativa per cinque anni. Il ricorrente lavorava a distanza per una società austriaca, non disponeva di un proprio alloggio, risultava ospite di terzi, non parlava italiano e non aveva documentato l’adempimento degli obblighi contributivi e fiscali. Dal verbale di arresto risultava inoltre che la famiglia dimorava ancora in Romania.
Il ricorso non si confrontava specificamente con questi elementi. Si limitava a riproporre il certificato di residenza già valutato, senza confutare le ragioni per le quali era stato reputato inidoneo. Anche il certificato relativo alla moglie non poteva essere esaminato, perché prodotto per la prima volta in sede di legittimità. La dedotta brevità dei termini processuali non dimostrava l’impossibilità di una tempestiva produzione. La difesa avrebbe comunque dovuto rappresentare l’esistenza del documento nel giudizio di appello.
Neppure l’iscrizione scolastica della figlia risultava decisiva. La Corte di appello l’aveva considerata, ma tale circostanza, isolatamente valutata, non dimostrava il radicamento effettivo e quinquennale richiesto dalla legge. La Cassazione esclude quindi una motivazione omessa o apparente. All’inammissibilità seguono la condanna alle spese processuali e il versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
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