Credito ipotecario ammesso con prelazione anche senza bene nell’attivo (Cass. civ. Sez. I n. 24690 del 18.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ammissione al passivo di un credito assistito da ipoteca non presuppone che il bene gravato sia già compreso nell’attivo fallimentare. Nella fase di verifica occorre accertare l’esistenza del credito e della causa di prelazione, poiché l’assenza del bene incide soltanto sull’attuazione della garanzia. La domanda deve descrivere il bene e indicare le ragioni oggettive della sua potenziale acquisibilità alla massa. L’effettivo esercizio della prelazione resta subordinato al recupero del cespite e va verificato nella fase del riparto.
Il Fatto
Una banca aveva chiesto l’ammissione al passivo di una società fallita per crediti derivanti da diversi contratti di finanziamento e da un mutuo fondiario. Il Tribunale accoglieva parzialmente l’opposizione allo stato passivo e determinava gli importi dovuti sulla base di una consulenza contabile. Tale accertamento si era reso necessario per l’assenza di conteggi specifici e analitici prodotti dalla creditrice.
Quanto al mutuo fondiario, il Tribunale ammetteva il credito in chirografo. Escludeva la prelazione ipotecaria perché il bene gravato era stato ceduto a terzi prima della dichiarazione di fallimento ed era confluito in un fondo comune di investimento immobiliare. La cessionaria del credito ricorreva per cassazione, sostenendo che l’esistenza del bene nella massa non dovesse essere verificata durante l’accertamento del passivo.
La Motivazione della Corte
La Cassazione accoglie la censura. Il decreto impugnato ha escluso la natura privilegiata del credito sulla sola considerazione che il bene ipotecato non apparteneva più al patrimonio della società fallita. Questa impostazione anticipa alla verifica dello stato passivo un accertamento che riguarda, invece, la successiva fase del riparto.
La Corte richiama il principio secondo cui l’ammissione privilegiata di un credito assistito da garanzia speciale non richiede la presenza attuale del bene nella massa. Una sua acquisizione successiva non può essere esclusa. Inoltre, il privilegio è riconosciuto in considerazione della causa del credito, che ne costituisce l’elemento caratterizzante. L’assenza del cespite rappresenta quindi un impedimento di fatto all’esercizio della prelazione, non una ragione per negarne il riconoscimento.
In sede di verifica dello stato passivo devono essere accertate l’esistenza del credito e la relativa causa di prelazione. La verifica della presenza del bene gravato, dalla quale dipende la concreta realizzazione della garanzia, appartiene invece alla fase attuativa. Sul punto l’ordinanza si pone in continuità con Cass., Sez. U., n. 16060/2001 e Cass. n. 6849/2011.
Con specifico riferimento al credito ipotecario, la Corte precisa che l’ammissione con prelazione è possibile anche quando il bene non faccia parte dell’attivo. Ai sensi dell’art. 93 l. fall., la domanda di insinuazione deve tuttavia descrivere il bene e precisare le ragioni oggettive della sua potenziale acquisibilità. L’effettiva operatività della prelazione resta subordinata al recupero del cespite al compendio fallimentare, come già affermato da Cass. n. 5341/2019, Cass. n. 27202/2019 e Cass. n. 14960/2020.
L’accoglimento del primo motivo assorbe la censura relativa alla compensazione delle spese. La Corte cassa il decreto e rinvia al Tribunale, in diversa composizione, affinché riesamini la collocazione del credito applicando il principio enunciato e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
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