Imposta sulle scommesse: il criterio forfetario decorre dal 2016 (Cass. civ. n. 5924/2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di imposta unica sulle scommesse, il criterio forfetario previsto dall’art. 1, comma 644, lett. g), della l. n. 190 del 2014 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2016. La proroga disposta dall’art. 1, comma 926, della l. n. 208 del 2015 opera nei confronti di tutti i soggetti non collegati al totalizzatore nazionale che non abbiano aderito alla regolarizzazione o ne siano decaduti. Per i periodi d’imposta precedenti resta applicabile il criterio previsto dall’art. 24, comma 10, del d.l. n. 98 del 2011.
Il Fatto
La controversia riguardava un avviso di accertamento relativo all’imposta unica sul gioco per l’anno 2015. Il giudice tributario di primo grado aveva accolto parzialmente il ricorso proposto da un coobbligato solidale con il titolare di un centro di trasmissione dati. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado aveva poi respinto sia l’appello dell’Amministrazione sia quello incidentale della contribuente.
Il giudice d’appello aveva ritenuto che il criterio di determinazione dell’imponibile introdotto dall’art. 1, comma 644, lett. g), della l. n. 190 del 2014 non fosse applicabile all’anno 2015. La successiva l. n. 208 del 2015 aveva infatti prorogato al 1° gennaio 2016 la decorrenza della nuova disciplina. Per il 2015 l’imposta doveva quindi essere determinata secondo l’art. 24, comma 10, del d.l. n. 98 del 2011. L’Amministrazione ricorreva per cassazione sostenendo, invece, che la proroga riguardasse soltanto i soggetti che si fossero regolarizzati nel 2016.
La Motivazione della Corte
La Cassazione muove dal rapporto tra i commi 643 e 644 dell’art. 1 della l. n. 190 del 2014. Il primo aveva previsto una procedura di regolarizzazione per i soggetti che offrivano scommesse con vincite in denaro in Italia senza collegamento al totalizzatore nazionale. Il secondo disciplinava invece la posizione di chi non aderiva alla regolarizzazione o, dopo avervi aderito, ne decadeva.
Per questi ultimi soggetti, l’art. 1, comma 644, lett. g), aveva originariamente previsto un imponibile forfetario coincidente con il triplo della media della raccolta effettuata nella provincia in cui era ubicato l’esercizio o il punto di raccolta, sulla base dei dati registrati nel totalizzatore nazionale per il periodo d’imposta precedente. La disposizione stabiliva inizialmente l’applicazione del nuovo criterio ai periodi d’imposta decorrenti dal 1° gennaio 2015.
L’art. 1, comma 926, della l. n. 208 del 2015 ha però modificato espressamente quella decorrenza, sostituendo il riferimento al 1° gennaio 2015 con quello al 1° gennaio 2016. Per la Corte si tratta di una vera proroga del termine. Non trova quindi fondamento la tesi secondo cui lo slittamento opererebbe soltanto per i soggetti che abbiano utilizzato la nuova finestra temporale per la regolarizzazione. La nuova modalità di determinazione dell’imposta decorre dal 2016 senza ulteriori limitazioni.
La conseguenza è che, per i periodi d’imposta anteriori, continua ad applicarsi anche ai soggetti non regolarizzati l’art. 24, comma 10, del d.l. n. 98 del 2011. Poiché la controversia riguardava l’anno 2015, la Corte conferma il criterio adottato dal giudice tributario di secondo grado e rigetta il ricorso dell’Amministrazione.
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