Cartella ex art. 36-bis definibile se primo atto impositivo (Cass. civ. n. 5421/2026)
Principi di diritto (Massima)
Rientra tra le controversie suscettibili di definizione agevolata quella relativa a una cartella emessa ai sensi dell’art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e non preceduta da un avviso di accertamento.
In tale ipotesi la cartella costituisce il primo e unico atto con cui la pretesa fiscale viene comunicata al contribuente ed è impugnabile anche per ragioni attinenti al merito dell’imposizione.
È pertanto illegittimo il diniego di definizione agevolata fondato sulla qualificazione della cartella come mero atto di riscossione.
Il Fatto
L’Amministrazione finanziaria sottoponeva a controllo automatizzato, ai sensi dell’art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, una dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2009. Il controllo si concludeva con il disconoscimento di un’eccedenza d’imposta pari a 597.002 euro, riportata dall’anno precedente, e con la successiva notificazione di una cartella di pagamento.
La contribuente impugnava la cartella. Nel corso del giudizio di cassazione presentava domanda di definizione agevolata della controversia ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018. L’Agenzia delle Entrate respingeva la domanda sostenendo che la lite riguardasse un mero atto di riscossione e non un atto impositivo. La società impugnava il diniego direttamente davanti alla Corte di cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina prioritariamente il ricorso contro il diniego, poiché il suo eventuale accoglimento determina l’estinzione del giudizio principale. Ricorda anzitutto che, quando il diniego della definizione agevolata viene impugnato nel corso del giudizio di legittimità, la Cassazione decide in unico grado e con piena cognizione.
Il punto decisivo riguarda la natura della cartella emessa a seguito di controllo automatizzato. La Corte richiama il principio affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 18298/2021: la controversia relativa a una cartella ex art. 36-bis, quando non sia stata preceduta da un avviso di accertamento, rientra nel concetto di lite pendente suscettibile di definizione agevolata. In tale situazione la cartella non svolge soltanto una funzione esecutiva o di riscossione, perché rappresenta il primo atto mediante il quale la pretesa impositiva viene portata a conoscenza del contribuente.
La conseguenza è che l’atto può essere contestato non soltanto per vizi propri, ma anche sotto il profilo sostanziale della pretesa fiscale. Proprio questa funzione impedisce di qualificarlo, ai fini della definizione agevolata, come semplice atto di riscossione.
Nel caso esaminato non risultava notificato alcun precedente avviso di accertamento. La motivazione posta dall’Ufficio a fondamento del diniego risultava quindi incompatibile con la natura concretamente assunta dalla cartella. Inoltre non erano state indicate ulteriori cause ostative alla definizione e non risultava contestato il tempestivo pagamento della prima delle venti rate richieste dalla contribuente.
La Decisione
- La cartella ex art. 36-bis non preceduta da accertamento costituisce atto impositivo ai fini della definizione della lite.
- La relativa controversia può essere oggetto di definizione agevolata ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018.
- È illegittimo il diniego fondato esclusivamente sulla qualificazione della cartella come atto di mera riscossione.
- La Corte accoglie il ricorso contro il diniego e dichiara estinto il giudizio.
- Restano conseguentemente non esaminati i quattro motivi del ricorso principale dell’Agenzia delle Entrate.
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Nota della Redazione
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