Contraddittorio endoprocedimentale negli accertamenti IVA a tavolino (Cass. civ. n. 7835/2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamenti IVA, l’Amministrazione finanziaria non è vincolata a instaurare il contraddittorio con il contribuente solo al termine della fase istruttoria, potendo farlo anche durante lo svolgimento delle indagini, secondo i principi di collaborazione e buona fede che informano il procedimento amministrativo. L’art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, che riconosce il diritto di ogni individuo di essere ascoltato prima dell’adozione di un provvedimento individuale pregiudizievole, non impone che l’interlocuzione debba necessariamente aver luogo dopo la conclusione dell’istruttoria. Il procedimento amministrativo costituisce il luogo elettivo di composizione degli interessi confliggenti, ove può realizzarsi la valutazione sincronica degli interessi pubblici e privati.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate ha emesso un avviso di accertamento per IVA relativo all’anno 2016, contestando al contribuente l’applicazione dell’aliquota agevolata del 10% sull’acquisto di un immobile, ritenendo invece applicabile l’aliquota ordinaria del 22% trattandosi di fabbricato strumentale. Il contribuente ha impugnato l’avviso, deducendo la violazione del contraddittorio endoprocedimentale.
La Commissione Tributaria Provinciale di Prato ha accolto il ricorso, ritenendo assorbente la violazione del contraddittorio preventivo. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana ha confermato la decisione, affermando che il contraddittorio deve essere instaurato solo dopo la completa individuazione della pretesa erariale e la conclusione dell’istruttoria. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha accolto il ricorso dell’Agenzia, ritenendo errata l’impostazione del giudice di appello secondo cui il contraddittorio preventivo deve necessariamente essere avviato solo a istruttoria conclusa. Ha osservato che l’art. 41 della CDFUE, rubricato “Diritto ad una buona amministrazione”, riconosce il diritto di ogni individuo di essere ascoltato prima che venga adottato un provvedimento individuale che gli rechi pregiudizio, ma non richiede che l’ascolto avvenga esclusivamente dopo la conclusione della fase istruttoria.
La Corte ha richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 116 del 2020, che ha ribadito la centralità del procedimento amministrativo come luogo elettivo di composizione degli interessi confliggenti, in cui può avvenire la valutazione sincronica degli interessi pubblici coinvolti a confronto con l’interesse del singolo operatore economico. Ha quindi affermato che l’Amministrazione può svolgere il contraddittorio anteriormente alla conclusione del procedimento, durante la fase istruttoria, secondo collaborazione e buona fede.
Nel caso di specie, la Corte ha accertato che il contraddittorio era stato effettivamente instaurato, poiché il contribuente aveva presentato una memoria scritta nella fase istruttoria amministrativa, corredata da allegati, nella quale aveva dettagliato le ragioni per le quali riteneva applicabile l’aliquota agevolata. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata e ha rinviato al giudice di merito per l’esame del merito della controversia, dichiarando inammissibile il ricorso incidentale del contribuente, relativo alle spese di lite, per sopravvenuta carenza di interesse.
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