Spese nel processo tributario: la compensazione richiede motivazione espressa (Cass. civ. n. 12022/2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario, ai sensi dell’art. 15, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, la compensazione delle spese di lite è ammessa, oltre che in caso di soccombenza reciproca, soltanto in presenza di gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate. Tali ragioni devono essere valutate considerando la condotta processuale della parte soccombente e l’incidenza di fattori esterni e non controllabili che rendano, nel caso concreto, sproporzionata l’applicazione della regola generale della soccombenza.
Quando la sentenza di primo grado viene integralmente confermata, il capo relativo alle spese può essere modificato dal giudice di appello soltanto se sia stato oggetto di specifica impugnazione. La mera richiesta dell’appellato, formulata nelle conclusioni delle controdeduzioni, di condanna dell’appellante alle spese di entrambi i gradi non integra un appello incidentale sul capo che aveva disposto la compensazione, se manca una specifica censura contro tale statuizione.
Il Fatto
Un contribuente impugnava un avviso di accertamento relativo a IRPEF, IVA e IRAP. Il giudice tributario di primo grado accoglieva il ricorso, annullava l’atto e compensava le spese. L’Agenzia delle entrate proponeva appello; il contribuente, costituendosi, chiedeva nelle sole conclusioni delle controdeduzioni la condanna dell’amministrazione alle spese di entrambi i gradi. Il giudice di secondo grado respingeva l’appello e confermava la decisione di primo grado anche quanto alle spese.
Il contribuente ricorreva per cassazione con due motivi. Con il primo contestava la conferma della compensazione delle spese del primo grado, sostenendo di averne chiesto la rifusione nelle conclusioni dell’atto di costituzione in appello. Con il secondo censurava la compensazione implicita delle spese del giudizio di secondo grado, disposta senza motivazione nonostante la piena soccombenza dell’amministrazione.
La Motivazione della Corte
La Cassazione rigetta il primo motivo. Pur riconoscendo che nel processo tributario la specificità dei motivi di appello non richiede formule sacramentali e può risultare dall’atto complessivamente considerato, precisa che la sola richiesta conclusiva di condanna alle spese non è sufficiente quando si intende contestare la compensazione disposta in primo grado. In tale ipotesi occorre un appello incidentale contenente una specifica censura contro il relativo capo della sentenza. Poiché il contribuente non aveva formulato alcun motivo diretto a contestare la compensazione, il giudice di secondo grado, avendo integralmente confermato la decisione, non era tenuto a riesaminare né a motivare nuovamente quel capo.
È invece fondato il secondo motivo. La Corte ricostruisce il rapporto tra la regola generale della soccombenza e l’eccezionale possibilità di compensare le spese. L’art. 15, comma 2, d.lgs. n. 546/1992 consente la compensazione, oltre che in caso di soccombenza reciproca, solo quando ricorrano congiuntamente ragioni gravi ed eccezionali, da indicare espressamente. Non sono sufficienti formule astratte né ragioni prive di concreta riferibilità alla vicenda processuale. La complessità o pluralità delle questioni, così come l’infondatezza di un singolo motivo che non incida sull’esito complessivo della lite, non costituiscono di per sé giustificazione della compensazione.
Nel caso esaminato, l’amministrazione era risultata integralmente soccombente in appello e il giudice tributario aveva implicitamente compensato le spese senza indicare alcuna ragione grave ed eccezionale. Tale statuizione viola quindi la disciplina della compensazione e il principio generale della soccombenza. La Cassazione accoglie il secondo motivo, rigetta il primo, cassa la sentenza sul punto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, per il nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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