Difesa dell’Amministrazione con funzionari: spettano i compensi processuali (Cass. civ. n. 6110/2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario, l’Amministrazione finanziaria vittoriosa ha diritto alla liquidazione delle spese anche quando sia assistita in giudizio da propri funzionari o dipendenti legittimati alla difesa. I compensi vanno determinati applicando i parametri vigenti per gli avvocati, con la riduzione del venti per cento. Il diritto alla rifusione comprende non soltanto le spese vive, ma anche il compenso per l’attività difensiva svolta internamente dall’ente.
Il Fatto
Il contribuente aveva impugnato una cartella di pagamento di euro 33.125,82 emessa per il recupero di somme spettanti all’Amministrazione finanziaria. Nel corso del giudizio aveva presentato domanda di definizione agevolata ai sensi del d.l. n. 119/2018. La domanda era stata respinta sul presupposto che la controversia riguardasse un atto di riscossione e non un atto impositivo.
Il giudice tributario aveva rigettato sia il ricorso contro il diniego della definizione agevolata sia quello relativo alla cartella. Il contribuente ricorreva per cassazione contestando, tra l’altro, la condanna alle spese processuali. Sosteneva che, essendo stata l’Amministrazione difesa da un proprio funzionario e non da un avvocato, potessero essere riconosciute soltanto le eventuali spese vive documentate.
La Motivazione della Corte
La Cassazione respinge anzitutto il motivo relativo alla definizione agevolata. La sentenza impugnata si fondava su due autonome rationes decidendi: la natura riscossiva della cartella e l’impossibilità di ottenere una nuova definizione agevolata per somme già derivanti da un precedente condono. Il contribuente aveva censurato soltanto la prima ragione. La mancata impugnazione di una ratio autonomamente sufficiente determina l’inammissibilità della censura.
La Corte richiama inoltre il principio secondo cui non è ammissibile il cosiddetto “condono di condono”. Non può essere consentito al contribuente di beneficiare due volte, in relazione alla medesima imposta, di misure eccezionali di definizione agevolata, poiché ciò determinerebbe un’irragionevole disparità di trattamento fiscale.
Quanto alle spese processuali, la Corte esclude che l’assistenza dell’Amministrazione tramite propri funzionari impedisca la liquidazione dei compensi. L’art. 15 del d.lgs. n. 546/1992 riconosce infatti espressamente rilievo all’attività difensiva svolta dai dipendenti dell’ente legittimati a rappresentarlo nel processo tributario.
La circostanza che l’Amministrazione non si avvalga di un difensore esterno non elimina quindi il costo dell’attività difensiva. La parte soccombente può essere condannata al pagamento dei compensi per l’assistenza tecnica resa dai funzionari dell’ente, da determinare sulla base dei parametri professionali applicabili agli avvocati con la riduzione prevista dalla legge. La Cassazione rigetta pertanto il ricorso.
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