Sospensione esecuzione per arresti domiciliari ex art. 89 anche per reati ostativi (Cass. pen. n. 18625/2026)
Principi di diritto (Massima)
L’eccezione di cui all’art. 656, comma 9, lett. a), cod. proc. pen., che impone al pubblico ministero di sospendere l’ordine di esecuzione della pena nei confronti di chi si trova agli arresti domiciliari “disposti ai sensi dell’articolo 89 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309”, opera a prescindere dal reato per il quale è stata irrogata la condanna, non essendo ivi prevista alcuna limitazione soggettiva o oggettiva.
Il rinvio all’art. 89 d.P.R. n. 309 del 1990 ha natura meramente descrittiva della misura cautelare in atto, e non incorpora le eccezioni di cui al comma 4 dello stesso articolo, che riguardano esclusivamente i presupposti per la concessione della misura, non l’operatività della deroga al divieto di sospensione.
L’interpretazione letterale della disposizione, secondo cui il beneficio si applica a “coloro che si trovano” in tale regime, prevale su ogni considerazione sistematica o finalistica, non potendo il giudice correggere il chiaro significato normativo con argomenti di opportunità.
Ne consegue che, una volta accertata la sussistenza di un provvedimento di arresti domiciliari legittimamente adottato ai sensi dell’art. 89, il pubblico ministero è tenuto a sospendere l’ordine di carcerazione, indipendentemente dalla circostanza che il reato per cui si procede rientri tra quelli di cui all’art. 4-bis, legge n. 354/1975.
Il Fatto
Il condannato, destinatario di una sentenza irrevocabile di condanna alla pena di anni 5 e mesi 4 di reclusione per i reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309/1990 (associazione finalizzata al traffico di stupefacenti), riceveva dalla Procura generale un ordine di carcerazione ai sensi dell’art. 656 c.p.p. Il condannato, che all’epoca del passaggio in giudicato si trovava in regime di arresti domiciliari applicati ex art. 89 del medesimo d.P.R., proponeva istanza di revoca dell’ordine, eccependo la mancata sospensione ai sensi dell’art. 656, comma 9, lett. a), c.p.p.
La Corte d’appello di Milano, in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza, ritenendo che la disciplina derogatoria di cui all’art. 656, comma 9, lett. a), non potesse trovare applicazione in caso di condanna per un reato di cui all’art. 4-bis ord. pen. (nella specie, art. 74), non sussistendo i presupposti per l’applicazione degli arresti domiciliari terapeutici. Avverso tale ordinanza, il condannato proponeva ricorso per cassazione, deducendo erronea applicazione dell’art. 656, comma 9, lett. a), c.p.p. e vizio di motivazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, enunciando il principio di diritto sopra riportato. Ha osservato che la disposizione dell’art. 656, comma 9, lett. a), c.p.p. deroga al divieto di sospensione dell’esecuzione per i reati di cui all’art. 4-bis ord. pen. in favore di coloro che si trovano agli arresti domiciliari disposti ai sensi dell’art. 89 d.P.R. n. 309/1990. La Corte ha sottolineato che il dato letterale della norma è univoco: il beneficio è accordato a “coloro che si trovano” in tale regime, senza alcuna distinzione basata sul titolo di reato. Il rinvio all’art. 89 non è un rinvio “alla disciplina complessiva” di tale articolo, ma soltanto un riferimento al tipo di misura cautelare, che deve essere quella ivi prevista.
La Corte ha escluso che le eccezioni di cui all’art. 89, comma 4 (che escludono l’applicabilità della misura per i reati di cui all’art. 4-bis, salvo eccezioni) possano essere estese alla deroga di cui all’art. 656, comma 9, lett. a). Tale comma, infatti, disciplina i presupposti per la concessione della misura cautelare, mentre la deroga all’obbligo di carcerazione opera in un momento successivo, quando la misura è già in essere e il condannato vi è sottoposto. Se la misura è stata legittimamente concessa – e il relativo provvedimento non è stato revocato – il pubblico ministero non può, in sede esecutiva, sindacare nuovamente la sussistenza dei presupposti, ma deve limitarsi a verificare la presenza del condannato in quel regime.
La Corte ha richiamato i consolidati principi ermeneutici per i quali l’interpretazione letterale costituisce il limite invalicabile di ogni altra interpretazione, e che non è consentito supplire a un testo chiaro con considerazioni sistematiche o di opportunità. Ha pertanto ritenuto che la Corte d’appello fosse incorsa in un errore di diritto nell’escludere l’applicazione dell’eccezione per la sola ragione della natura ostativa del reato, omettendo di verificare se il condannato si trovasse effettivamente in regime di arresti domiciliari ex art. 89 al momento del passaggio in giudicato. L’ordinanza impugnata è stata, quindi, annullata con rinvio alla Corte d’appello di Milano per un nuovo esame, con l’indicazione di uniformarsi al principio di diritto enunciato.
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