Distinzione tra credito inesistente e non spettante per esaurimento risorse (Cass. civ. n. 13508/2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di crediti d’imposta, la nozione di credito “inesistente” richiede la sussistenza cumulativa di due condizioni: la mancanza del presupposto costitutivo del credito (o la sua estinzione) e la non riscontrabilità di tale inesistenza mediante i controlli automatizzati o formali di cui agli artt. 36-bis e 36-ter del d.P.R. n. 600/1973 e all’art. 54-bis del d.P.R. n. 633/1972.
Il diniego di fruizione del credito d’imposta fondato sul mero esaurimento delle risorse finanziarie disponibili, e non sull’assenza dei presupposti sostanziali del beneficio, non incide sull’esistenza del credito, che resta tale e si configura, al più, come “non spettante”.
Ne consegue l’inapplicabilità del termine decadenziale ottennale di cui all’art. 27, comma 16, d.l. n. 185/2008 e l’operatività dei termini ordinari di accertamento, nonché del regime sanzionatorio previsto per i crediti non spettanti.
I limiti e le soglie finanziarie non integrano elementi costitutivi del credito d’imposta, assolvendo a una funzione esterna di natura meramente finanziaria, con irrilevanza ai fini dell’esistenza del diritto agevolativo.
Il Fatto
La società contribuente presentava istanza per ottenere il nulla osta alla fruizione del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo previsto dalla l. n. 296/2006. L’Amministrazione finanziaria, con provvedimento del 15 giugno 2009, rigettava l’istanza motivandola con il “mero esaurimento delle risorse finanziarie disponibili”.
Nonostante il diniego, la società esponeva il credito in dichiarazione e lo utilizzava in compensazione nel 2012. L’Agenzia delle entrate emetteva atto di recupero nel 2022, qualificando il credito come inesistente e applicando il termine decadenziale ottennale. La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado accoglieva la tesi dell’Ufficio; la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, con sentenza n. 2287/2024, riformava la decisione, ritenendo il credito “non spettante” e quindi tardivo l’atto di recupero. Avverso tale sentenza l’Agenzia proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell’Agenzia, ritenendo infondati i motivi. Ha preliminarmente richiamato il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 34419/2023, secondo cui la nozione di credito “inesistente” richiede la concorrenza di due requisiti: la carenza del presupposto costitutivo e la non riscontrabilità dell’inesistenza mediante controlli automatizzati. Tali requisiti sono entrambi essenziali e cumulativi; la loro mancanza riconduce il credito nell’area del “non spettante”, soggetto ai termini ordinari di accertamento.
Applicando tali principi al caso concreto, la Corte ha osservato che il diniego dell’Amministrazione era fondato esclusivamente sul limite finanziario, non su un difetto dei presupposti sostanziali del credito. I limiti di spesa, secondo la giurisprudenza consolidata, non integrano elementi costitutivi del credito d’imposta, ma assolvono a una funzione esterna di gestione del plafond, e non incidono sull’esistenza del diritto già maturato secondo legge. La Corte ha inoltre rilevato che la ragione ostativa alla fruizione del beneficio era immediatamente desumibile dalla documentazione amministrativa, quindi pienamente riscontrabile in sede di controllo formale, il che escludeva il secondo requisito dell’inesistenza (la non controllabilità automatizzata).
La Corte ha infine escluso che il d.l. 87/2024, che ha introdotto una definizione legislativa di credito inesistente e non spettante, possa incidere sul giudizio, trattandosi di norma innovativa e non interpretativa, irrilevante per i fatti anteriori. Ha quindi confermato la sentenza impugnata, enunciando il principio di diritto secondo cui il diniego di fruizione per esaurimento delle risorse configura un credito non spettante, con conseguente applicazione dei termini ordinari di accertamento e del regime sanzionatorio ivi previsto.
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