Incompatibilità del giudice tributario con l’ufficio di Garante del contribuente (TAR Lazio n. 14417 del 28.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ufficio di Garante del contribuente è ontologicamente incompatibile con la carica di giudice tributario, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 545/1992, senza che occorra verificare in concreto la compromissione della terzietà e dell’indipendenza del giudice, essendo tale verifica propria dei soli istituti della ricusazione e dell’astensione. L’incompatibilità è legata al solo esercizio, in qualsiasi modo o forma, delle attività connesse ai rapporti tra contribuente e Amministrazione finanziaria, e non è esclusa dal diverso ambito territoriale in cui sono svolti i due incarichi. La sospensione dall’incarico giurisdizionale può retroagire alla data di insorgenza dell’incompatibilità, quale logica conseguenza dell’originaria incompatibilità ontologica tra i due uffici. Alla cessazione dell’incarico di Garante il giudice riassume le funzioni anche in soprannumero, per effetto legale di cui all’art. 8, ultimo comma, d.lgs. n. 545/1992, senza necessità di specifica previsione provvedimentale.
Il Fatto
Un magistrato contabile, giudice tributario presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Teramo, veniva nominato Garante del contribuente per la Regione Molise. Il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria disponeva la sua sospensione dall’incarico giurisdizionale con decorrenza dalla data di nomina a Garante, richiamando la Risoluzione n. 1/2021, che vieta ai giudici tributari in servizio l’assunzione contemporanea di tale ufficio. La Ragioneria territoriale dello Stato invitava altresì il ricorrente alla restituzione dei compensi percepiti dalla predetta data.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha ricondotto l’incompatibilità alla previsione di cui all’art. 8, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 545/1992, che preclude le funzioni di giudice tributario a coloro che, “in qualsiasi forma, anche se in modo saltuario o accessorio”, esercitano attività di consulenza, assistenza o rappresentanza di contribuenti. Richiamando il costante indirizzo del Consiglio di Stato, il Collegio ha escluso che debba verificarsi in concreto l’effettiva compromissione della terzietà, trattandosi di incompatibilità legata al solo esercizio delle attività connesse ai rapporti tra contribuente e Amministrazione finanziaria.
Né è stata ritenuta dirimente la limitazione territoriale dell’incarico di Garante, svolto in ambito regionale diverso da quello dell’attività giurisdizionale. La ratio dell’incompatibilità risiede nell’esigenza di evitare pregiudizi e condizionamenti derivanti dallo svolgimento dell’incarico, a tutela dei principi di imparzialità e indipendenza del giudice, di rango costituzionale (artt. 101, 104 e 111 Cost.) e convenzionale (art. 6 CEDU), come ribadito dalla Corte costituzionale.
Con riguardo all’efficacia retroattiva della sospensione, il Tribunale ha osservato che essa costituisce logica conseguenza dell’originaria e ontologica incompatibilità tra i due uffici: non potrebbe predicarsi l’intollerabilità dell’esercizio cumulato e, al contempo, far decorrere la sospensione dalla successiva adozione del provvedimento. La retrodatazione risponde a esigenze di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa (art. 97 Cost.).
Infine, è stata respinta la censura relativa all’omessa previsione della riassunzione in servizio, in quanto effetto legale conseguente alla cessazione dell’incarico, espressamente sancito dall’art. 8, ultimo comma, d.lgs. n. 545/1992, che non necessita di alcuna specifica previsione provvedimentale.
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