Errori interpretativi estranei al sindacato sui limiti esterni della giurisdizione (Cass. Sez. Un. n. 24769 del 25.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione avverso le decisioni del Consiglio di Stato è ammesso, ai sensi dell’art. 111, ottavo comma, Cost., dell’art. 362 c.p.c. e dell’art. 110 c.p.a., soltanto per motivi inerenti alla giurisdizione. L’erronea interpretazione delle norme sostanziali o processuali non integra eccesso di potere giurisdizionale, poiché attiene al modo di esercizio della funzione e non ai suoi limiti esterni. La regola opera anche quando si denuncia la violazione del diritto dell’Unione europea. Una ratio decidendi autonoma non specificamente impugnata diviene definitiva e rende inammissibili le censure che ripropongono le medesime questioni di merito.
Il Fatto
Un’associazione di categoria e la sua presidente avevano impugnato il d.m. n. 110/2011, relativo agli apparecchi elettromeccanici utilizzabili nell’attività di estetista. Dopo il rigetto del TAR, il Consiglio di Stato aveva annullato il decreto per difetto di istruttoria. L’amministrazione aveva quindi adottato il d.m. n. 206/2015, sulla base di nuovi pareri del Consiglio Superiore di Sanità.
Le ricorrenti avevano contestato anche il nuovo decreto, deducendo la violazione del giudicato, il difetto di istruttoria e il contrasto con il diritto unionale. Il TAR aveva respinto il ricorso e il Consiglio di Stato aveva confermato la decisione. Il ricorso per cassazione articolava cinque motivi, incentrati sulla pretesa sostituzione, mediante fonte secondaria, dell’elenco allegato alla legge n. 1/1990 e sull’asserita violazione della disciplina europea.
La Motivazione della Corte
I primi due motivi sono stati dichiarati inammissibili. Essi non censuravano la parte della sentenza che aveva ritenuto nuove, e non rilevabili d’ufficio, le questioni prospettate. Tale statuizione costituiva un’autonoma ragione della decisione. Non essendo stata impugnata, era divenuta definitiva e impediva di esaminare le corrispondenti doglianze di merito.
Quanto al terzo e al quinto motivo, le Sezioni Unite hanno ribadito che il controllo sulle decisioni del giudice amministrativo riguarda esclusivamente i limiti esterni della giurisdizione. Lo sconfinamento ricorre quando il giudice invade la sfera riservata al legislatore o all’amministrazione, arretra davanti a una materia astrattamente tutelabile oppure decide una controversia attribuita ad altra giurisdizione. Il principio è richiamato da Sezioni Unite n. 23906 del 2020 e Sezioni Unite n. 16262 del 2020.
Non rientra in tali ipotesi l’interpretazione dell’art. 10 della legge n. 1/1990 accolta dal Consiglio di Stato. Ritenere che il potere ministeriale di aggiornamento comprendesse anche la sostituzione integrale dell’elenco delle apparecchiature costituisce attività interpretativa. Non equivale alla creazione di un precetto nuovo né all’esercizio della funzione legislativa. Anche un eventuale errore di giudizio resta estraneo al sindacato consentito dall’art. 111, ottavo comma, Cost., come confermato da Sezioni Unite n. 27160 del 2023 e Sezioni Unite n. 30605 del 2024.
La stessa conclusione vale per il quarto motivo, fondato sui regolamenti UE n. 2017/745 e n. 2022/2346. La denuncia di un’errata applicazione del diritto unionale investe l’esercizio della funzione giurisdizionale, non la sua esistenza o estensione. La Corte di giustizia, 21 dicembre 2021, C-497/20, Randstad c. Italia ha inoltre escluso il contrasto con il diritto dell’Unione di una disciplina nazionale che limiti il ricorso contro le decisioni del supremo giudice amministrativo.
Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile. Poiché la decisione è risultata conforme alla proposta formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., la Corte ha applicato l’art. 96, commi terzo e quarto, c.p.c., condannando le ricorrenti anche al pagamento delle somme previste in favore della controparte e della Cassa delle ammende. È stato altresì disposto l’ulteriore contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
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