Diniego di accesso e omessa valutazione della co-ubicazione: annullata la delibera AGCOM (TAR Lazio n. 14378 del 27.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La nozione di gestore di infrastruttura fisica di cui all’art. 2, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2016 comprende l’ente pubblico che fornisce un’infrastruttura destinata alla prestazione di servizi di trasporto, essendo le tipologie indicate (ferrovie, strade, porti, aeroporti) meramente esemplificative. L’accesso può essere legittimamente rifiutato qualora ricorrano le ragioni ostative tipizzate dall’art. 3, comma 4, lett. c) e d), d.lgs. n. 33/2016, tra cui il rischio per l’incolumità, la sicurezza e la sanità pubblica e la disponibilità di mezzi alternativi di accesso all’ingrosso. L’Autorità di regolazione, nel definire la controversia, è tenuta a valutare tali ragioni in modo non apodittico e a disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti del terzo gestore dell’infrastruttura preesistente, laddove la soluzione della co-ubicazione sia stata formalmente prospettata dall’ente locale.
Il Fatto
La società istante chiedeva all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni di definire la controversia insorta con il Comune in merito all’istanza di accesso a un’infrastruttura fisica comunale per l’installazione di una rete di comunicazione elettronica ad alta velocità. Il Comune opponeva un diniego, prospettando la soluzione della co-ubicazione su un’infrastruttura preesistente di proprietà di un terzo operatore. L’Autorità, con la delibera impugnata, rigettava l’istanza di accesso al sito originario, ma accoglieva la richiesta dell’operatore relativa a un sito alternativo comunale, ordinando al Comune di concedere l’accesso e sottoscrivere una convenzione. Avverso tale determinazione il Comune proponeva ricorso.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha respinto il motivo con cui il Comune escludeva la propria qualifica di gestore di infrastruttura fisica, chiarendo che l’elencazione contenuta nell’art. 2, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2016 ha natura esemplificativa e la qualifica sussiste per l’ente che fornisce un’infrastruttura destinata a servizi di trasporto, in combinato disposto con la nozione ampia di infrastruttura fisica di cui alla successiva lett. d). Ha altresì ritenuto infondata la censura sulla violazione del Regolamento, posto che la proposizione del sito alternativo era avvenuta in contraddittorio con il Comune.
La Corte ha, invece, accolto le doglianze relative al difetto di istruttoria e alla omessa valutazione delle osservazioni comunali. In particolare, ha ritenuto che le ragioni ostative dedotte dal Comune – tutela della salute pubblica, sicurezza stradale, vincoli urbanistici e ambientali – fossero riconducibili alle fattispecie tipizzate dall’art. 3, comma 4, lett. c) e d), d.lgs. n. 33/2016. L’Autorità, pertanto, non poteva limitarsi a una svalutazione apodittica delle determinazioni comunali.
Il Collegio ha inoltre evidenziato che l’Autorità aveva omesso di valutare la concreta praticabilità del sito alternativo di proprietà del terzo operatore, ai fini della co-ubicazione, soluzione formalmente prospettata dal Comune. Tale omissione, unita alla mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del terzo detentore dell’infrastruttura, come previsto dall’art. 6, commi 5 e 6, della delibera AGCOM n. 352/08/CONS, ha inficiato la legittimità del provvedimento per eccesso di potere sotto i profili del difetto di istruttoria e della irragionevolezza. Il ricorso è stato pertanto accolto, con compensazione delle spese.
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