Limiti del diritto di critica del dipendente pubblico sui social network (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 215 del 04.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’esercizio del diritto di critica da parte del lavoratore, anche in ambiti estranei al luogo di lavoro e su argomenti non strettamente lavorativi, non è di per sé illecito disciplinare, ma incontra limiti invalicabili. Tale diritto, quale libera estrinsecazione del pensiero, è idoneo a scriminare l’illiceità dell’offesa solo a condizione che siano rispettati i limiti della continenza verbale, della verità dei fatti attribuiti alla persona offesa e della sussistenza di un interesse pubblico alla conoscenza dei fatti oggetto di critica. Il requisito della verità, anche solo putativa, della notizia richiede un serio e diligente lavoro di ricerca e non sussiste quando, pur essendo veri i singoli fatti riferiti, siano taciuti altri fatti strettamente ricollegabili ai primi, ovvero quando i fatti siano accompagnati da sottintesi, accostamenti, insinuazioni o allusioni idonei a creare rappresentazioni della realtà false. La rilevanza disciplinare della condotta del dipendente pubblico che si qualifichi come tale può derivare dall’idoneità delle espressioni usate a danneggiare l’immagine dell’amministrazione di appartenenza.
Il Fatto
La Corte d’Appello di Roma ha rigettato gli appelli proposti da una lavoratrice e dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia avverso la sentenza del Tribunale che aveva dichiarato illegittima una sanzione disciplinare per violazione dei termini dell’art. 55-bis d.lgs. n. 165/2001 e legittima una seconda sanzione. Tale seconda sanzione era stata irrogata per aver la dipendente pubblicato sul proprio profilo Facebook frasi dal contenuto minaccioso e diffamatorio sull’operato del Commissario Straordinario e della Protezione Civile, qualificandosi come dirigente dell’Istituto.
La Corte territoriale ha escluso la continenza delle espressioni, rilevando che la lavoratrice non aveva verificato la veridicità dei fatti e che i commenti erano idonei a danneggiare l’immagine dell’Istituto. Avverso tale decisione la lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo, relativo alla motivazione apparente, in quanto la sentenza impugnata aveva testualmente riportato le espressioni contestate e aveva escluso la continenza per il loro carattere allusivo e diffamatorio, rilevando la diffusione a una platea non limitata alle amicizie più strette.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto inammissibile la parte in cui si prospettava che le espressioni non fossero riferibili al datore di lavoro, poiché la sentenza impugnata non aveva affermato ciò, ma le aveva considerate idonee a ledere l’immagine dell’Istituto in ragione della qualifica di dipendente esibita dalla lavoratrice.
Nel merito, la Corte ha richiamato il principio secondo cui il diritto di critica non può ledere l’integrità morale del soggetto e ha ribadito che il suo esercizio richiede il rispetto dei limiti della continenza verbale, della verità dei fatti e dell’interesse pubblico. Ha inoltre evidenziato che la verità della notizia deve essere frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca, non sussistendo quando i fatti siano accompagnati da allusioni idonee a creare rappresentazioni false. La Corte territoriale si era attenuta a tali principi, avendo escluso la verifica della verità dei fatti (richiamando Cass. n. 4955/2024 e Cass. n. 21651/2023).
Il terzo motivo, concernente l’omessa analisi dell’incompatibilità del Responsabile dell’UPD, è stato dichiarato inammissibile perché prospettava un’omessa pronuncia senza denunciare la nullità della sentenza. La Corte, richiamando le Sezioni Unite n. 17931/2013 e la successiva giurisprudenza, ha precisato che l’omessa pronuncia deve essere fatta valere come error in procedendo ai sensi dell’art. 360, n. 4, cod. proc. civ. e non come violazione di legge. Il ricorso è stato pertanto rigettato.
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Nota della Redazione
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