Litisconsorzio necessario in appello tra ente impositore e concessionario (Cass. civ. Sez. 5 n. 546 del 09.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di processo tributario, la distinzione tra cause inscindibili, scindibili e dipendenti, delineata dalle regole processuali civilistiche, non è superata dal disposto dell’art. 53, comma 2, d.lgs. n. 546/1992. Ne consegue che, nelle controversie che investono il merito della pretesa impositiva, sussiste un’ipotesi di litisconsorzio processuale in appello tra ente impositore e concessionario della riscossione, ove entrambi siano stati evocati in giudizio in primo grado. In tale evenienza, permane l’interesse dell’ente impositore alla partecipazione al giudizio di appello e il giudice di secondo grado è tenuto a disporre l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 331 c.p.c., applicabile anche al processo tributario in virtù del richiamo di cui all’art. 59 d.lgs. n. 546/1992. L’omessa integrazione determina la nullità della sentenza d’appello.
Il Fatto
Una società concessionaria di una zona di demanio marittimo impugnava gli avvisi di accertamento emessi dal concessionario del Comune per la riscossione della TARI relativi alle annualità 2014-2017, concernenti gli specchi d’acqua, deducendo la totale assenza di privativa del Comune per i rifiuti prodotti dalle imbarcazioni. Il giudice di primo grado accoglieva il ricorso, statuendo che il Comune non aveva privativa sulle aree portuali. La società concessionaria proponeva appello, notificandolo alla sola contribuente e non anche all’ente impositore, che era stato parte del giudizio di primo grado. La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio riformava la sentenza, negando la sussistenza della privativa comunale solo per le aree di competenza dell’Autorità Portuale e affermando la permanenza della competenza comunale per gli spazi in cui opera l’Autorità marittima.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha esaminato prioritariamente il primo motivo di ricorso, con cui la contribuente deduceva la nullità della sentenza per violazione del principio del litisconsorzio necessario, per essere stato pretermesso il Comune, quale ente impositore, nell’instaurazione del giudizio di appello. I giudici di legittimità hanno richiamato le direttrici ermeneutiche delle Sezioni Unite n. 16 del 2007, secondo cui, quando il contribuente svolga contestazioni involgenti il merito della pretesa impositiva, permane l’onere per il concessionario di chiamare in giudizio l’ente creditore, ai sensi dell’art. 39 d.lgs. n. 112/1999.
La Corte ha quindi precisato che il principio, ribadito dalle Sezioni Unite n. 7514/2022, secondo cui non è configurabile un litisconsorzio necessario tra ente impositore e concessionario nelle controversie che attengono alla mancata notificazione o all’invalidità degli atti impositivi presupposti, non opera quando la contestazione investe il merito della pretesa. Le Sezioni Unite n. 11676/2024 hanno chiarito che l’art. 53, comma 2, d.lgs. n. 546/1992 non fa venir meno la distinzione tra cause inscindibili, scindibili e dipendenti, sicché nelle cause scindibili non vi è obbligo di integrare il contraddittorio nei confronti delle parti il cui interesse alla partecipazione all’appello sia venuto meno.
Nella fattispecie, vertendo la controversia proprio sul permanere della potestà impositiva in capo al Comune, è emerso il perdurante interesse dell’ente impositore alla partecipazione al giudizio di appello. La Corte ha pertanto ravvisato un’ipotesi di litisconsorzio processuale in appello tra ente impositore e concessionario, stante la loro evocazione in giudizio in primo grado e la natura delle censure proposte. L’omessa notifica dell’appello al Comune, unitamente alla mancata integrazione del contraddittorio da parte del giudice di secondo grado, ha determinato la violazione degli artt. 101-102 c.p.c. in combinato disposto con l’art. 59 d.lgs. n. 546/1992.
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti gli altri, e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, affinché disponga l’integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune.
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Nota della Redazione
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