Correzione d’ufficio dell’errore materiale sull’individuazione del giudice di rinvio (Cass. civ. Sez. 3 n. 824 del 15.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il procedimento di correzione degli errori materiali previsto dall’art. 391-bis cod. proc. civ. non configura un tertium genus rispetto a quelli disciplinati dalla norma, sicché il mero deposito di un’istanza di correzione, privo di notifica e degli ulteriori adempimenti, è inammissibile. Tuttavia, qualora all’istanza abbia fatto seguito l’iscrizione a ruolo, la stessa si converte nel procedimento officioso di correzione, e la notifica alle parti del decreto di fissazione dell’adunanza camerale è sufficiente ad integrare il contraddittorio. La rinuncia della parte istante non priva la Corte del potere-dovere di correggere d’ufficio la statuizione, atteso l’interesse di carattere generale a rimuovere l’incoerenza tra la volontà giurisdizionale espressa e la sua esteriorizzazione formale.
Il Fatto
La parte ricorrente proponeva istanza di correzione di errore materiale ai sensi degli artt. 287, 391 e 365 cod. proc. civ. avverso l’ordinanza n. 9761 del 2025, pubblicata il 14 aprile 2025, deducendo che il dispositivo aveva indicato quale giudice di rinvio la Corte d’appello di Cagliari, in diversa composizione, anziché la Corte d’appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari.
Le parti intimate non svolgevano attività difensiva. Successivamente, in data 17 settembre 2025, veniva depositato atto di rinuncia al ricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente ritenuto il ricorso ammissibile, valorizzando il proprio precedente secondo cui l’iscrizione a ruolo dell’istanza di correzione determina la conversione della stessa nel procedimento officioso, con conseguente integrazione del contraddittorio mediante la notifica del decreto di fissazione dell’adunanza camerale.
Con riferimento alla rinuncia depositata, la Corte ha chiarito che l’attribuzione del potere di correggere d’ufficio la statuizione consente comunque di provvedere all’emendazione, purché ricorrano le condizioni per l’intervento. È stato evidenziato che deve prevalere l’esigenza di rimediare all’incoerenza palese tra la manifestazione formale della volontà giurisdizionale e il suo reale contenuto, riconoscendo rilievo all’interesse generale all’adozione di una misura che rimuova un errore incidente sulla sola esteriorizzazione del comando giudiziale.
Nel caso di specie, l’errore riguardava l’inesatta individuazione del giudice del rinvio, elemento rilevabile ictu oculi dal testo del provvedimento e non incidente sul contenuto sostanziale della decisione. Tale errore è stato ritenuto emendabile con lo strumento correttivo di cui all’art. 287 cod. proc. civ., anche in applicazione del principio per cui l’intervento di tipo amministrativo ripristina la corrispondenza tra quanto il provvedimento ha inteso dichiarare e quanto ha formalmente dichiarato.
La Corte ha disposto la correzione del dispositivo, indicando quale giudice del rinvio la Corte d’appello di Cagliari, sezione di Sassari, in diversa composizione. Non è stata pronunciata alcuna statuizione sulle spese, in ragione della natura sostanzialmente amministrativa del procedimento di correzione, che non configura una situazione di soccombenza ai sensi dell’art. 91 cod. proc. civ.
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Nota della Redazione
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