Il recesso dell’agente può essere comunicato con mezzo equivalente alla raccomandata se ricevuto (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 1256 del 20.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 1352 c.c., in tema di forma convenzionale, non si applica al mezzo di comunicazione di un atto negoziale, quando le parti abbiano previsto contrattualmente solo la modalità di trasmissione (come la raccomandata a mezzo posta) e non la forma scritta dell’atto stesso. In tal caso, il giudice di merito può accertare l’equivalenza del mezzo effettivamente impiegato (quale il telefax con report di esito positivo) rispetto a quello convenzionalmente pattuito. L’accertamento dell’indennità meritocratica ex art. 1751 c.c., che richiede la prova dei sostanziali vantaggi perdura dopo la cessazione del rapporto di agenzia, non può basarsi sulle risultanze contabili relative alla vigenza del rapporto, ma è rimesso al giudice di merito e risulta incensurabile in sede di legittimità se congruamente motivato.
Il Fatto
Un agente, dopo la cessazione del rapporto di agenzia avvenuta nel 2009, conveniva in giudizio la società preponente chiedendo il pagamento di varie indennità, tra cui l’indennità meritocratica e l’indennità sostitutiva del preavviso. Il Tribunale accoglieva parzialmente la domanda, escludendo però il diritto all’indennità sostitutiva del preavviso, considerato che il recesso della società era stato comunicato a mezzo telefax con esito positivo, modalità ritenuta in uso tra le parti. La Corte d’Appello rigettava l’appello dell’agente, confermando l’equipollenza del mezzo di comunicazione e negando la sussistenza dei presupposti per l’indennità meritocratica. L’agente ricorreva quindi per cassazione.
La Motivazione della Corte
In relazione al primo motivo, la Corte ha ritenuto inammissibile la censura del ricorrente che lamentava la mancata prova dei presupposti per l’indennità meritocratica. La valutazione dell’incremento del fatturato e dei vantaggi derivanti alla preponente dopo la cessazione del rapporto costituisce attività riservata al giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata. Il ricorrente non aveva inoltre aggredito la parte della motivazione in cui emergeva che la prova richiesta non riguarda il mero incremento del fatturato, ma i sostanziali vantaggi ancora derivanti alla mandante dagli affari conclusi durante il rapporto, come nel caso di contratti di durata ancora in corso al momento della cessazione.
Il secondo motivo riguardava la violazione dell’art. 1352 c.c., sostenendo che il recesso dovesse essere comunicato esclusivamente a mezzo raccomandata postale come previsto dal contratto. La Corte ha chiarito che l’art. 1352 c.c. disciplina la forma convenzionale dei futuri atti negoziali e non il mezzo di comunicazione. Nel caso di specie, i contraenti avevano previsto solo il mezzo di trasmissione (la raccomandata) e la necessità della forma scritta per il recesso, senza stabilire la forma negoziale dell’atto. Non potendo applicarsi l’art. 1352 c.c., è possibile che il giudice valuti l’equivalenza tra il mezzo utilizzato in concreto dal mittente e quello pattuito, considerata l’assenza di contestazione della ricezione della comunicazione da parte del destinatario.
Tale equivalenza risulta ulteriormente avvalorata dall’applicazione dell’art. 1335 c.c., in base al quale la comunicazione che perviene nella sfera di conoscibilità del destinatario comporta una presunzione relativa di conoscenza, superabile solo con la prova di un’impossibilità per causa non imputabile. L’agente non aveva fornito tale prova. La Corte ha pertanto rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al rimborso delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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