Accertamento sintetico: la durata del possesso dei redditi esenti è prova contraria (Cass. civ. Sez. 5 n. 1315 del 21.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento sintetico ex art. 38, sesto comma, d.P.R. n. 600/1973, la prova contraria a carico del contribuente non ha ad oggetto la destinazione specifica dei redditi esenti o soggetti a tassazione separata al sostenimento delle spese contestate, ma l’esistenza di tali redditi, la loro entità e la durata del possesso, quali circostanze sintomatiche del fatto che la spesa sia stata sostenuta proprio con quelle disponibilità. Tale prova può essere fornita anche mediante l’esibizione di estratti di conto corrente bancario, idonei a dimostrare la persistenza della disponibilità nel periodo in cui sono stati realizzati gli incrementi patrimoniali posti a base dell’accertamento. Il giudice del rinvio che rigetta l’appello per la mancata dimostrazione della permanenza dei redditi esenti fino al momento dell’effettuazione degli esborsi incrementativi si uniforma al principio enunciato dalla Corte di cassazione.
Il Fatto
La contribuente impugnava l’avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle entrate aveva sinteticamente rideterminato il suo reddito Irpef per l’anno 2008, sulla base del possesso di beni indice di capacità contributiva e delle spese per incrementi patrimoniali, tra cui l’acquisto di una quota di partecipazione in una s.r.l. avvenuto nel 2010, imputato per un quinto all’anno oggetto di accertamento. La Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso e la contribuente proponeva appello, deducendo Violazione dell’art. 38 d.P.R. n. 600/1973 nella formulazione antecedente alle modifiche del d.l. n. 78/2010 e omessa motivazione in ordine alla liberalità ricevuta da un congiunto.
La Commissione tributaria regionale del Lazio rigettava l’appello, ritenendo che la contribuente non avesse provato la disponibilità dei redditi esenti fino al momento della realizzazione dell’incremento patrimoniale. La sentenza era cassata dalla Corte di cassazione con ordinanza n. 13235/2018, che enunciava il principio secondo cui il contribuente deve dimostrare l’esistenza, l’entità e la durata del possesso dei redditi esenti, non la loro specifica destinazione alla spesa. Nel giudizio di rinvio, la CTR rigettava nuovamente l’appello, ritenendo non raggiunta la prova della persistenza della disponibilità delle somme sino all’acquisto delle quote nel 2010. Avverso tale sentenza la contribuente proponeva ricorso per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i due motivi di ricorso, con i quali la contribuente deduceva la violazione dell’art. 384 c.p.c. e dell’art. 38 d.P.R. n. 600/1973, sostenendo che il giudice del rinvio aveva nuovamente addossato l’onere di provare lo specifico utilizzo dei redditi esenti per le spese contestate, travisando il concetto di durata del possesso.
Nel verificare se il giudice del rinvio si sia uniformato al principio di diritto enunciato, la Corte ha richiamato il proprio consolidato orientamento, secondo cui la prova contraria offerta dal contribuente deve riguardare non soltanto la disponibilità di redditi ulteriori rispetto a quelli dichiarati, ma anche la documentazione di circostanze sintomatiche che ne denotano l’utilizzo per effettuare le spese contestate e non altre. In questo senso deve intendersi il riferimento alla prova dell’entità di tali redditi e della durata del loro possesso, essendo la norma volta a evitare che l’accertamento si fondi sul mero transito di denaro nella disponibilità del contribuente.
La Suprema Corte ha evidenziato che la CTR, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, non aveva richiesto la prova dell’effettiva destinazione dei redditi esenti agli incrementi patrimoniali, ma aveva affermato la mancanza di prova della durata del possesso di quelle somme fino alla data dell’acquisto delle quote societarie, avvenuto due anni dopo il bonifico. Tale accertamento di fatto, rimesso alla valutazione del giudice di merito, non era stato oggetto di specifica censura, avendo la ricorrente erroneamente ritenuto che la prova della persistenza dei redditi esenti non rientrasse nell’onere probatorio su di lei gravante, sebbene espressamente riconosciuto nell’ordinanza di rinvio.
La Corte ha quindi rigettato il ricorso, condannando la ricorrente al pagamento delle spese e dando atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
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Nota della Redazione
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