Compensazione delle spese nel processo tributario: necessarie gravi ed eccezionali ragioni espressamente motivate (Cass. civ. Sez. 5 n. 1568 del 23.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di spese del giudizio tributario, la regola generale è quella della condanna della parte soccombente alla refusione delle spese in favore della parte vittoriosa, ai sensi dell’art. 15, comma 1, d.lgs. n. 546/1992. La compensazione, totale o parziale, delle spese ai sensi dell’art. 15, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, nel testo applicabile ratione temporis, costituisce una deroga di natura eccezionale, ammissibile solo in caso di soccombenza reciproca oppure qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere espressamente motivate nella sentenza. Non integra una motivazione adeguata il generico richiamo alla “particolarità della controversia” o alla “delicatezza delle questioni interpretative”, trattandosi di formule astratte che non consentono di individuare le specifiche circostanze che, in concreto, giustificano la deroga al principio di soccombenza e che rendono la motivazione meramente apparente.
Il Fatto
La società ricorrente aveva impugnato un avviso di rettifica e liquidazione con cui l’Agenzia delle Entrate aveva rideterminato il valore dell’avviamento commerciale di un ramo d’azienda ceduto, contestando sia la scelta del criterio di calcolo adottato dall’Ufficio, sia la carenza di motivazione del provvedimento. La Commissione Tributaria Provinciale di Roma aveva rigettato il ricorso, mentre la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, nell’accogliere l’appello della società, aveva integralmente compensato le spese del doppio grado di giudizio, facendo leva sulla particolarità della controversia e sulla delicatezza delle questioni interpretative da risolvere.
La società ha quindi proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 15 d.lgs. n. 546/1992 per l’assenza dei presupposti legittimanti la compensazione disposta dal giudice di appello, in presenza di una piena soccombenza dell’Ufficio finanziario.
La Motivazione della Corte
La Corte ha accolto il ricorso, muovendo dall’esame della formulazione dell’art. 15, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, nel testo introdotto dall’art. 9 d.lgs. n. 156/2015, applicabile alla fattispecie, che subordina la compensazione alla sussistenza di gravi ed eccezionali ragioni espressamente motivate, riallineando la disciplina tributaria ai principi ricavabili dall’art. 92, comma 2, cod. proc. civ., come ridisegnato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2018.
La Suprema Corte ha precisato che la regola della soccombenza costituisce il normale complemento della tutela giurisdizionale, mentre la compensazione rappresenta un correttivo di natura eccezionale, applicabile solo quando l’addebito delle spese alla parte vittoriosa risulterebbe contrario al principio di proporzionalità. La gravità ed eccezionalità delle ragioni va valutata in relazione alla condotta processuale complessiva della parte soccombente e all’incidenza di fattori esterni e non controllabili, come il sopravvenuto mutamento di giurisprudenza o lo ius superveniens.
La Corte ha quindi ribadito che l’onere di motivazione non è un requisito formale, ma è funzionale a consentire il controllo sulla effettiva sussistenza dei presupposti che legittimano la deroga. Nel caso di specie, la formula utilizzata dalla Commissione Tributaria Regionale è stata ritenuta generica e meramente apparente, inidonea a far emergere le specifiche ragioni di eccezionalità della vicenda, con conseguente violazione dell’art. 15, comma 2, d.lgs. n. 546/1992.
La sentenza impugnata è stata pertanto cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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