Patrocinio dell’agente della riscossione ad opera di avvocati del libero foro: la costituzione postula i presupposti di legge (Cass. civ. Sez. 5 n. 1655 del 25.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di processo tributario, la costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione a mezzo di un avvocato del libero foro è legittima anche nelle more della stipula della convenzione con l’Avvocatura dello Stato. La scelta tra il patrocinio dell’Avvocatura erariale e quello di un difensore del libero foro, ove discenda dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla convenzione ovvero dall’indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità. Tale principio, affermato dalle Sezioni Unite n. 30008 del 2019, trova conferma nella norma di interpretazione autentica di cui all’art. 4-novies del D.L. n. 34/2019, convertito dalla legge n. 58/2019.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate – Riscossione notificava al contribuente una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, ex art. 77 del D.P.R. n. 602/1973, relativa a numerose cartelle di pagamento non onorate. Il contribuente impugnava l’atto dinanzi alla Commissione tributaria provinciale, che dichiarava la prescrizione di alcuni crediti, l’illegittimità dell’ipoteca e confermava una sola cartella.
L’ufficio riscossore proponeva appello, ma la Commissione tributaria regionale lo dichiarava inammissibile per difetto di ius postulandi del legale, ritenendo che l’ente non potesse avvalersi del patrocinio di un avvocato del libero foro. Avverso tale pronuncia, l’Agenzia proponeva ricorso per cassazione; il contribuente resisteva con controricorso e proponeva ricorso incidentale.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso principale, incentrato sulla violazione degli artt. 11 e 12 del D.Lgs. n. 546/1992, nonché dell’art. 4-novies del D.L. n. 34/2019. La questione della legittimità della rappresentanza in giudizio dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione ad opera di avvocati del libero foro è stata definitivamente risolta dalle Sezioni Unite n. 30008 del 2019, secondo cui la costituzione dell’ente a mezzo dell’Avvocatura dello Stato o di un libero professionista postula necessariamente e implicitamente la sussistenza dei presupposti di legge.
La successiva giurisprudenza di legittimità ha ribadito che, con l’istituzione dell’Agenzia, si è passati da un sistema di patrocinio esclusivo dell’Avvocatura dello Stato a un sistema flessibile, che consente in via generale il ricorso ad avvocati del libero foro, secondo un meccanismo sostanzialmente automatico. L’art. 4-novies del D.L. n. 34/2019 ha fornito un’interpretazione autentica dell’art. 1, comma 8, del D.L. n. 193/2016, chiarendo che il rapporto con l’Avvocatura assume rilievo solo in presenza di una convenzione tra i due enti, nella specie mai stipulata.
Il giudice d’appello ha quindi fatto mal governo dei principi declinati, fondando la declaratoria di inammissibilità su precedenti ormai superati dall’intervento nomofilattico delle Sezioni Unite e dalla norma di interpretazione autentica. L’accoglimento del primo motivo, che investe la stessa ammissibilità dell’appello, ha comportato l’assorbimento di ogni altra censura, sia del ricorso principale che di quello incidentale.
In conclusione, la Corte ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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