Perdita di chance del dirigente sanitario e risarcibilità senza annullamento dell’atto (Cass. civ. Sez. Lav n. 2084 del 31.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di conferimento di incarico di titolare di struttura complessa, il datore di lavoro pubblico è tenuto, ai sensi dell’art. 19, comma 1, d.lgs. n. 165/2001 e dell’art. 15-ter d.lgs. n. 502/1992, ad adottare una decisione che sia l’esito di una procedura comparativa condotta nel rispetto delle regole di correttezza e buona fede e sorretta da una motivazione che illustri sia i criteri adottati sia le ragioni della scelta. Nell’ipotesi di perdita di chance conseguente alla scelta illegittima di un altro candidato, il lavoratore non ha diritto all’annullamento dell’atto di conferimento, ma può ottenere solo il risarcimento del danno per equivalente. La quantificazione non può essere ancorata al solo criterio statistico del numero dei partecipanti alla selezione, ma richiede un accertamento in via prognostica che verifichi la sussistenza di una significativa probabilità di esito favorevole per il candidato pretermesso, senza che il giudice possa sostituirsi alle scelte discrezionali dell’amministrazione.
Il Fatto
Un dirigente medico, che aveva già ricevuto provvisoriamente la funzione di direttore di una struttura complessa, partecipava alla procedura selettiva per il conferimento dell’incarico quinquennale. Nonostante la commissione avesse attribuito al ricorrente un punteggio superiore sia nella valutazione del curriculum che nel colloquio, il direttore dell’area vasta conferiva l’incarico all’altro candidato, senza motivare le ragioni del dissenso rispetto alle valutazioni della commissione.
Il candidato non prescelto adiva quindi il giudice chiedendo, in via principale, l’annullamento dell’atto di conferimento e il riconoscimento del diritto all’incarico e, in via subordinata, il risarcimento del danno da perdita di chance. Il Tribunale accoglieva la sola domanda risarcitoria, quantificando il danno nella metà della differenza retributiva tra i due candidati. La Corte d’appello, confermata la carenza motivazionale della scelta, riduceva il danno al 50%, ritenendo che la presenza di due soli contendenti rendesse equa una ripartizione paritaria delle chances. Contro questa decisione l’azienda sanitaria proponeva ricorso per cassazione, mentre il dirigente soccombente spiegava ricorso incidentale.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato la questione alla luce del principio, già affermato da Cass. n. 1488/2024, secondo cui il conferimento dell’incarico di struttura complessa deve avvenire all’esito di una procedura comparativa dei profili e delle esperienze dei candidati, improntata al canone di correttezza e buona fede e ai principi di imparzialità e buon andamento di cui all’art. 97 Cost., e deve concludersi con un provvedimento adeguatamente motivato che illustri i criteri adottati e le ragioni della scelta. Alla luce di tale impostazione, la Corte ha rigettato il motivo con cui l’azienda sosteneva l’insussistenza di un obbligo motivazionale rafforzato.
La Corte ha poi dichiarato inammissibile il motivo concernente la declaratoria di inefficacia dell’atto di conferimento, rilevando che sulla questione si era formato il giudicato interno. Ha invece accolto i motivi relativi al risarcimento del danno, censurando la sentenza impugnata per aver applicato un criterio meramente statistico, desunto dal numero dei partecipanti, senza procedere a quell’accertamento prognostico richiesto da Cass. n. 6485/2021 circa la significativa probabilità che il candidato pretermesso sarebbe stato prescelto. La Corte ha precisato che tale accertamento deve essere condotto senza che il giudice possa sostituirsi alle scelte discrezionali del datore di lavoro.
Quanto alla mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del candidato vincitore, la Corte ne ha dichiarato l’inammissibilità, evidenziando l’assenza di un interesse processuale all’integrazione, atteso che l’esito del giudizio non avrebbe potuto comunque incidere sulla posizione del controinteressato. La Corte ha infine accolto il ricorso incidentale del dirigente, censurando l’erronea applicazione del criterio statistico anche sotto il profilo della pari probabilità dei due concorrenti di conseguire l’incarico.
In accoglimento del terzo, quarto, quinto e sesto motivo del ricorso principale e dell’intero ricorso incidentale, la Cassazione ha cassato la sentenza impugnata, rinviando alla Corte d’appello di Ancona in diversa composizione, affinché provveda a un nuovo esame attenendosi ai principi sopra richiamati.
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Nota della Redazione
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