Mansioni superiori e declaratorie contrattuali: l’accertamento in concreto prevale sulla contrattazione integrativa (Cass. civ. Sez. Lav n. 2082 del 31.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di riconoscimento delle mansioni superiori ai sensi dell’art. 52, comma 5, del d.lgs. n. 165/2001 – applicabile anche al personale degli enti pubblici economici in liquidazione coatta amministrativa – l’accertamento del giudice di merito deve svolgersi secondo il c.d. giudizio trifasico, che richiede: la ricostruzione dei tratti differenziali tra le aree di inquadramento secondo le declaratorie della contrattazione collettiva nazionale; la disamina delle mansioni in concreto svolte dal lavoratore; la valutazione della loro riconducibilità alle previsioni contrattuali. La contrattazione collettiva integrativa non può discostarsi dalle declaratorie del contratto nazionale di riferimento né può operare la trasposizione automatica di figure professionali da un’area all’altra, essendo tale effetto innovativo dell’inquadramento precluso anche dalla giurisprudenza costituzionale, che assimila il passaggio di area a una nuova assunzione. Le determinazioni amministrative regionali non hanno capacità giuridica di alterare l’assetto delle declaratorie contrattuali.
Il Fatto
Un lavoratore dipendente dell’Ente strumentale alla Croce Rossa Italiana, inquadrato nella posizione A2 dell’area A del sistema di classificazione contrattuale, proponeva opposizione ex art. 209 l. fall. avverso lo stato passivo della procedura di liquidazione coatta amministrativa, chiedendo di essere ammesso al passivo in via privilegiata per il pagamento delle differenze retributive maturate per avere svolto, in concreto, mansioni superiori riconducibili all’area B, posizione B1. L’opposizione era stata rigettata dal Tribunale di Roma, il cui precedente provvedimento era stato cassato da questa Corte per non aver adeguatamente svolto il giudizio trifasico.
In sede di rinvio, il Tribunale aveva nuovamente rigettato l’opposizione, ritenendo che le attività descritte dal lavoratore – operante a supporto del personale sanitario – fossero di mero supporto, prive di autonomia decisionale e di responsabilità per i risultati finali, elementi caratterizzanti invece gli appartenenti all’area B.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato l’unico motivo di ricorso, con cui il lavoratore denunciava la violazione di plurime disposizioni della contrattazione collettiva nazionale e integrativa, nonché dell’art. 36 della Costituzione, per non essere stato riconosciuto il diritto alle differenze retributive tra l’area A e l’area B. Il ricorrente censurava, in particolare, la mancata osservanza del vincolo conformativo derivante dall’ordinanza di rinvio, nonché l’erronea attribuzione ai lavoratori dell’area B di autonomia e responsabilità proprie della declaratoria dell’area C, richiamando, a sostegno, il precedente della sentenza n. 20915 del 2019.
Il motivo è stato ritenuto infondato. Quanto alla dedotta mancata disamina di tutte le contrattazioni rilevanti ratione temporis, la Corte ha rilevato che il Tribunale aveva correttamente esaminato le declaratorie dei contratti collettivi nazionali applicabili, mentre nessun rilievo poteva attribuirsi alla mancata specifica disamina della contrattazione collettiva integrativa, la quale non può legittimamente discostarsi dalla disciplina della contrattazione di riferimento.
Con riferimento al precedente richiamato, la Corte ha precisato che la sentenza n. 20915 del 2019 aveva già chiarito come una disposizione della contrattazione integrativa – seppure non affetta da nullità – non avesse operato, né potesse farlo, la trasposizione di figure professionali da un’area all’altra, determinando lo “scivolamento verso l’alto” degli inquadramenti. Tale effetto è precluso anche dalla giurisprudenza costituzionale, che assimila il passaggio di area a una nuova assunzione. La disposizione integrativa aveva, invece, enucleato un nuovo profilo professionale, valevole solo per le assunzioni successive.
La Corte ha quindi valutato la correttezza della motivazione del Tribunale, che – a differenza del pregresso provvedimento – aveva articolato il proprio percorso argomentativo nei passaggi essenziali del giudizio trifasico: ricostruzione dei tratti differenziali tra le aree, richiamo delle mansioni dedotte dal lavoratore e valutazione di non riconducibilità delle stesse al livello superiore, per essere attività di mero supporto, prive di autonomia decisionale e di assunzione di responsabilità del risultato. Il motivo di ricorso, non misurandosi con tale ratio decidendi, è stato ritenuto una inammissibile sollecitazione a un diverso apprezzamento delle risultanze istruttorie.
Infine, la Corte ha giudicato inconferenti i richiami alle determinazioni amministrative regionali, le quali – non avendone capacità giuridica – non possono alterare l’assetto delle declaratorie della contrattazione collettiva. Il ricorso è stato conseguentemente respinto, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e dichiarazione della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
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Nota della Redazione
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